Ordinanza n. 212/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del verbale del 6 marzo 2026 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione ZES ha rappresentato che “il protrarsi indiscriminato delle acquisizioni istruttorie oltre i limiti temporali consentiti espone l’Amministrazione a possibili profili di responsabilità e che, pertanto, qualora non intervengano tempestivamente i necessari riscontri regionali, il procedimento dovrà essere concluso, anche con esito negativo”, dichiarando “quindi conclusa la riunione precisando tuttavia di riservarsi ulteriori valutazioni e approfondimenti, ove pervenga riscontro alle integrazioni dell’impresa in tempi ristretti”; - della comunicazione del 12.3.2026, con cui la ZES ha confermato la chiusura della conferenza dei servizi, - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ivi compresi, se ed in quanto necessari, il verbale del 13 febbraio 2026, il verbale del 22 settembre 2025, - di tutti gli atti acquisiti nel corso del procedimento amministrativo, nei limiti in cui ledono la posizione di interesse legittimo della ricorrente, ivi compresi, se ed in quanto necessari, del parere negativo rilasciato dal Comune di Villapiana, della delibera CC Comune di Villapiana n. 12/2024, avente ad oggetto “modifica e integrazione art. 2 regolamento generale PIP comune di Villapiana”, nonché del medesimo regolamento PIP approvato con deliberazione n. 56/2002 e successivamente modificato ed integrato con DCC n. 7 del 15 febbraio 2008; n.14 del 27 marzo 2009; n. 1 del 15 gennaio 2010 nella parte in cui è stata modificata; della nota della Regione Calabria del 10 febbraio 2026, della nota della Regione Calabria del 5 marzo 2026, della nota della Regione Calabria del 6 marzo 21026 e di ogni altro atto comunque connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di chiusura della conferenza dei servizi e verbale con cui la Struttura di missione ZES ha prospettato la conclusione del procedimento, anche con esito negativo, in assenza dei necessari riscontri regionali
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato il verbale del 6 marzo 2026, la comunicazione del 12 marzo 2026 di conferma della chiusura della conferenza dei servizi, gli atti presupposti e consequenziali e gli atti acquisiti nel procedimento, tra cui il parere negativo del Comune di Villapiana, una delibera consiliare e il regolamento comunale PIP, nonché alcune note della Regione Calabria. Dal testo risultano inoltre contestati i pareri e i riscontri amministrativi mancanti o negativi nell'ambito del procedimento ZES. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità degli atti impugnati né ha concesso o negato espressamente la sospensione. Ha ritenuto che le esigenze della ricorrente fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica per il 21 ottobre 2026. Nelle more ha disposto un incombente istruttorio, chiedendo all'amministrazione procedente chiarimenti sulle determinazioni già assunte e da assumere ai fini dell'acquisizione dei pareri mancanti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando tale definizione risulti adeguata alla tutela della parte.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quando le esigenze cautelari risultano adeguatamente tutelabili attraverso una rapida definizione del giudizio di merito, il giudice può fissare sollecitamente l'udienza pubblica senza adottare una distinta misura cautelare sospensiva.
- Nel giudizio amministrativo, il giudice può disporre un incombente istruttorio nei confronti dell'amministrazione procedente per acquisire chiarimenti sulle determinazioni già assunte e su quelle da assumere, in particolare in relazione all'acquisizione di pareri mancanti, rinviando la decisione cautelare o di merito agli sviluppi istruttori.
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