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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9477/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero disponendo la custodia cautelare in carcere, deducendo in quattro motivi: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 270 c.p.p., perché le intercettazioni sarebbero state autorizzate in un procedimento diverso e non riutilizzabili per i reati contestati nei capi A e B; 2) inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p.); 3) violazione di legge e omessa motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (contestando la valutazione degli elementi probatori, specialmente intercettazioni e documentazione sequestrata); 4) vizio di motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e mancato esame di misure meno afflittive (art. 274, comma 1, lett. c c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli complessivamente infondati o inammissibili: il primo motivo (intercettazioni) è stato dichiarato aspecifico per mancanza di indicazione puntuale degli atti contestati; il secondo (termine indagini) è stato ritenuto inammissibile poiché l'inutilizzabilità va eccepita tempestivamente e non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione; il terzo e quarto motivo (gravità indiziaria ed esigenze cautelari) sono stati dichiarati inammissibili per mancato confronto specifico con la motivazione del Tribunale, che invece aveva ampiamente motivato la gravità indiziaria e l'attualità/concretezza delle esigenze cautelari (es. persistenza delle condotte, pericolosità, inidoneità degli arresti domiciliari per convivenza con persone offese e presunte pressioni). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    È la norma che legittima l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari; nel caso di specie il Tribunale di Ancona ha accolto tale appello e la Cassazione ha ritenuto inammissibili i ricorsi avversi a quella decisione

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Disciplina le intercettazioni; la Corte ha rilevato che le censure sulla utilizzabilità delle intercettazioni devono essere specifiche (indicazione degli atti e trascrizioni) altrimenti sono inammissibili per carenza di autosufficienza

  • art. 407 cod. proc. pen.

    Regola la durata delle indagini preliminari e le condizioni di proroga; la Corte ha ricordato che l'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre i termini va eccepita tempestivamente e non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Imposto il principio di specificità nei motivi di impugnazione: la Cassazione ha richiamato l'obbligo di autosufficienza e di puntuale indicazione degli atti contestati nei motivi

  • art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Norma sui presupposti per la custodia cautelare (tra cui l'esigenza cautelare di impedire la reiterazione di reati o l'inquinamento probatorio); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato attualità e concretezza delle esigenze cautelari

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Predisposizioni procedurali sull'impugnazione e sul contenuto del motivo: la Corte ha applicato il principio che il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi, pena l'inammissibilità

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Riguarda gli adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia; richiamata per l'esecuzione delle determinazioni sulla condanna alle spese

Massime di principio

  • Le censure sulle intercettazioni devono essere specifiche: indicare trascrizioni, atti e punti contestati; l'assenza di autosufficienza porta all'inammissibilità della doglianza
  • Le eccezioni di inutilizzabilità di atti per superamento dei termini delle indagini devono essere sollevate tempestivamente (prima possibile); non sono deducibili per la prima volta in Cassazione
  • Un ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice impugnato; la mera riproposizione di una diversa valutazione dei fatti senza riferirsi alla ratio decisoria conduce all'inammissibilità
  • Per la custodia cautelare il giudice valuta sia la gravità indiziaria sia l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari; elementi come persistenza della condotta, rischio di inquinamento probatorio o pressioni su vittime e l'inidoneità di misure meno afflittive (es. domiciliari in presenza di convivenza) sono rilevanti
  • In procedimenti complessi con più procedimenti originari o stralci, la riutilizzabilità di atti di indagine richiede chiara collegabilità e puntuale motivazione; obiezioni procedurali generiche sono inefficienti

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