Cassazione Penale, Sentenza n. 9477/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero disponendo la custodia cautelare in carcere, deducendo in quattro motivi: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 270 c.p.p., perché le intercettazioni sarebbero state autorizzate in un procedimento diverso e non riutilizzabili per i reati contestati nei capi A e B; 2) inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p.); 3) violazione di legge e omessa motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (contestando la valutazione degli elementi probatori, specialmente intercettazioni e documentazione sequestrata); 4) vizio di motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e mancato esame di misure meno afflittive (art. 274, comma 1, lett. c c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli complessivamente infondati o inammissibili: il primo motivo (intercettazioni) è stato dichiarato aspecifico per mancanza di indicazione puntuale degli atti contestati; il secondo (termine indagini) è stato ritenuto inammissibile poiché l'inutilizzabilità va eccepita tempestivamente e non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione; il terzo e quarto motivo (gravità indiziaria ed esigenze cautelari) sono stati dichiarati inammissibili per mancato confronto specifico con la motivazione del Tribunale, che invece aveva ampiamente motivato la gravità indiziaria e l'attualità/concretezza delle esigenze cautelari (es. persistenza delle condotte, pericolosità, inidoneità degli arresti domiciliari per convivenza con persone offese e presunte pressioni). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
È la norma che legittima l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari; nel caso di specie il Tribunale di Ancona ha accolto tale appello e la Cassazione ha ritenuto inammissibili i ricorsi avversi a quella decisione
Disciplina le intercettazioni; la Corte ha rilevato che le censure sulla utilizzabilità delle intercettazioni devono essere specifiche (indicazione degli atti e trascrizioni) altrimenti sono inammissibili per carenza di autosufficienza
Regola la durata delle indagini preliminari e le condizioni di proroga; la Corte ha ricordato che l'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre i termini va eccepita tempestivamente e non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Imposto il principio di specificità nei motivi di impugnazione: la Cassazione ha richiamato l'obbligo di autosufficienza e di puntuale indicazione degli atti contestati nei motivi
art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Norma sui presupposti per la custodia cautelare (tra cui l'esigenza cautelare di impedire la reiterazione di reati o l'inquinamento probatorio); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato attualità e concretezza delle esigenze cautelari
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Predisposizioni procedurali sull'impugnazione e sul contenuto del motivo: la Corte ha applicato il principio che il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi, pena l'inammissibilità
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Riguarda gli adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia; richiamata per l'esecuzione delle determinazioni sulla condanna alle spese
Massime di principio
- Le censure sulle intercettazioni devono essere specifiche: indicare trascrizioni, atti e punti contestati; l'assenza di autosufficienza porta all'inammissibilità della doglianza
- Le eccezioni di inutilizzabilità di atti per superamento dei termini delle indagini devono essere sollevate tempestivamente (prima possibile); non sono deducibili per la prima volta in Cassazione
- Un ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice impugnato; la mera riproposizione di una diversa valutazione dei fatti senza riferirsi alla ratio decisoria conduce all'inammissibilità
- Per la custodia cautelare il giudice valuta sia la gravità indiziaria sia l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari; elementi come persistenza della condotta, rischio di inquinamento probatorio o pressioni su vittime e l'inidoneità di misure meno afflittive (es. domiciliari in presenza di convivenza) sono rilevanti
- In procedimenti complessi con più procedimenti originari o stralci, la riutilizzabilità di atti di indagine richiede chiara collegabilità e puntuale motivazione; obiezioni procedurali generiche sono inefficienti
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