Cassazione Penale, Sentenza n. 3704/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta avverso il decreto del G.I.P. del 01/07/2024 che aveva disposto il sequestro preventivo di un immobile (struttura alberghiera). Il ricorrente sosteneva di aver interesse a proporre il riesame sia in quanto legale rappresentante della società Chinappi Aldo Erasmo & C. s.a.s. sia in quanto socio accomandatario personalmente e illimitatamente responsabile verso i creditori sociali; denunciava altresì omissioni di motivazione sul fumus commissi delicti e sul periculum in mora, rilevando che il sequestro era eccessivo rispetto all'annullamento dei titoli edilizi contestati e che la struttura non poteva essere qualificata come edificio pubblico.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato un mutamento soggettivo tra l'istanza di riesame (presentata dalla persona fisica Aldo Erasmo Chinappi) e il ricorso in Cassazione, che risultava proposto in forza di procura speciale evocante la qualità di legale rappresentante della società; ciò ha comportato l'inammissibilità per difetto del medesimo soggetto che ha instaurato il rapporto processuale. Inoltre la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il singolo socio non è legittimato ad impugnare provvedimenti di sequestro di beni societari per mancanza di un interesse diretto alla restituzione. Per tali ragioni la Corte non ha esaminato nel merito le questioni sul fumus e sul periculum in mora. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
artt. 633 e 639-bis cod. proc. pen.
artt. 633 e 639-bis cod. proc. pen. indicati come reati in relazione ai quali e' stato disposto il sequestro
Norme indicate come fondamento dei sospetti che hanno giustificato il sequestro preventivo; la Corte non è però entrata nel merito della loro applicazione a causa dell'inammissibilità.
richiamato dal ricorrente come rimedio utilizzabile dalla società
Richiamato per evidenziare la differenza di rimedi processuali spettanti alla società (appello ex art. 322-bis) rispetto all'istanza di riesame: la Corte segnala la distinzione operativa tra gli strumenti ma non ha deciso sul merito.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la Corte ha disposto la condanna all'ammenda
Base normativa per imporre la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità con profili di colpa.
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019; Sez. 3, n. 34996 del 15/05/2024
Orientamento consolidato che esclude la legittimazione del singolo socio ad impugnare provvedimenti di sequestro di beni societari per mancanza di un interesse concreto e diretto alla restituzione; la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso deve essere proposto dallo stesso soggetto che ha presentato l'istanza di riesame; un cambiamento soggettivo fra i gradi di giudizio può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Il singolo socio non è normalmente legittimato ad impugnare provvedimenti di sequestro di beni di proprietà societaria: l'interesse a chiedere la restituzione è in capo alla società e non al socio, salvo che il socio possa dimostrare un diritto personale diretto alla restituzione.
- Se si intende agire in rappresentanza della società, occorre che la procura o la nomina siano formali, coerenti e tempestive e che la qualità con cui si agisce risulti chiaramente nei provvedimenti introduttivi; altrimenti il difetto di legittimazione può far dichiarare inammissibile l'atto.
- Prima di investire la Cassazione o altri rimedi straordinari, valutare quale sia lo strumento processuale corretto (istanza di riesame, appello ex art. 322-bis, ecc.) in base alla qualità del soggetto che impugna e alle esigenze di celerità, specialmente per attività imprenditoriali stagionali.
- Solo dopo aver verificato l'ammissibilità soggettiva e processuale è possibile ottenere un esame di merito su fumus commissi delicti e periculum in mora; la Corte non entra in tali questioni se dichiara inammissibile l'impugnazione per vizi formali.
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