Cassazione Penale, Ordinanza n. 34090/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso era generico e incompatibile con la rinuncia ai motivi di appello diversi dalla pena effettuata nell'ambito del concordato in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello, lamentando la mancata motivazione sulle cause di non punibilità. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge però che il ricorso era generico e non coerente con la precedente rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità, intervenuta nell'ambito di un accordo di concordato in appello limitato alla sola determinazione della pena, con rinuncia ai motivi diversi da quest'ultima. La Corte ha quindi ritenuto che la censura sulla non punibilità non potesse essere utilmente proposta in questa sede.
Norme richiamate
il ricorso non può essere utilmente fondato su censure generiche o non coerenti con il perimetro delle questioni ancora deducibili dopo la rinuncia ai motivi di appello.
il concordato in appello comporta la definizione dell'impugnazione nei limiti dell'accordo, con rinuncia ai motivi non attinenti alla pena.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando l'appello sia stato definito con concordato limitato alla pena e con rinuncia ai motivi diversi, non possono essere riproposte in cassazione censure che esulano dal perimetro dell'accordo, specie se formulate in modo generico.
- La doglianza sulla mancata motivazione in ordine alle cause di non punibilità è inammissibile se proposta dopo la rinuncia ai motivi di appello attinenti alla responsabilità e fuori dai limiti del concordato in appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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