Cassazione Civile, Ordinanza n. 18836/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'omologazione, da parte del tribunale, di un concordato preventivo in continuità aziendale presentato da una società; la corte d'appello ha rigettato il reclamo proposto contro tale decreto. La società reclamante ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d'appello. Il ricorso è stato affidato a cinque motivi, ma dal testo emerge che il nucleo della censura riguardava soprattutto la tempestività dell'impugnazione: la ricorrente sosteneva che il termine di impugnazione per cassazione dovesse essere quello ordinario del codice di procedura civile e non il termine breve di trenta giorni dalla comunicazione, invocando l'inapplicabilità analogica dell'art. 18 l. fall. al reclamo ex art. 183 l. fall., la presenza di precedenti favorevoli e la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite; in subordine chiedeva la rimessione in termini per il mutamento giurisprudenziale. La società resistente ha contrastato il ricorso sostenendo la correttezza della declaratoria di tardività.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché notificato il 2 marzo 2023, quindi oltre il termine di trenta giorni decorrente dal 2 gennaio 2023, data della comunicazione del decreto impugnato. Ha confermato che, per il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d'appello reso sul reclamo ex art. 183 l. fall., si applica il termine di trenta giorni previsto dall'art. 18 l. fall., con decorrenza dalla comunicazione/notificazione di cancelleria. Ha ritenuto consolidato l'orientamento contrario alla tesi della ricorrente e ha escluso sia la rimessione della questione alle Sezioni Unite sia la rimessione in termini/prospective overruling. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato la ricorrente alle spese, a un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, oltre al contributo unificato supplementare.
Norme richiamate
decreto con cui la corte d'appello decide sul reclamo ex art. 183 l. fall.
Per il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d'appello sul reclamo in materia di concordato preventivo si applica la disciplina del termine breve prevista dalla legge fallimentare.
termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento
Il termine per impugnare in cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione/notificazione di cancelleria; tale disciplina si estende anche al ricorso avverso il decreto della corte d'appello sul reclamo in concordato preventivo.
È stata esclusa la sua applicabilità al ricorso per cassazione in questa materia.
Poiché la decisione finale è conforme alla proposta del consigliere, trovano applicazione le conseguenze previste dalla norma, incluso il richiamo all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La conformità tra proposta e decisione finale è stata valorizzata come ipotesi di abuso del processo, giustificando la condanna a somme ulteriori in favore della controparte e della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel sistema delle impugnazioni del concordato preventivo, il termine per proporre ricorso per cassazione contro il decreto della corte d'appello segue la disciplina speciale della legge fallimentare e non il termine ordinario del codice di procedura civile.
- La necessaria unitarietà del regime impugnatorio impone che il termine breve valga lungo l'intera sequenza delle impugnazioni, per evitare che il tempo per ricorrere muti a seconda del contenuto del provvedimento impugnato.
- Ai fini del decorso del termine breve rileva la comunicazione/notificazione di cancelleria, e non è decisivo distinguere tra notificazione e comunicazione nel contesto normativo considerato.
- Il contrasto con precedenti isolati o superati non giustifica di per sé la rimessione della questione alle Sezioni Unite né la rimessione in termini quando, al momento della proposizione dell'impugnazione, l'orientamento consolidato era già formato.
- Quando la decisione finale è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., il sistema processuale può applicare conseguenze sanzionatorie ulteriori, configurando una tipica ipotesi di abuso del processo.
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