Cassazione Civile, Ordinanza n. 40928/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva acquistato un terreno edificabile chiedendo l'agevolazione fiscale prevista per i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati. Successivamente l'Ufficio aveva revocato il beneficio e recuperato le imposte, ritenendo che l'agevolazione spettasse solo all'acquirente che realizza direttamente l'edificazione e non anche a chi, come nella vicenda, abbia trasferito il terreno a una società di leasing nell'ambito di un'operazione di lease-back finalizzata al finanziamento della costruzione di un supermercato. La contribuente impugnava la revoca sostenendo che la norma applicabile fosse l'art. 33 L. n. 388/2000 e che il beneficio dovesse spettare anche nell'ipotesi in cui l'acquirente, rimasto sostanzialmente attuatore dell'intervento edilizio, si finanzi mediante lease-back. Con il ricorso per cassazione denunciava: 1) violazione di legge per avere la CTR applicato la norma sbagliata, richiamando l'art. 5 L. n. 168/1982 invece dell'art. 33 L. n. 388/2000; 2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo relativo alla spettanza del beneficio nonostante il trasferimento formale del bene alla società di leasing, poiché vi sarebbe coincidenza tra soggetto beneficiario e soggetto che sostiene l'intervento edificatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha chiarito che, in tema di agevolazioni tributarie per trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, il beneficio previsto dall'art. 33, comma 3, L. n. 388/2000 spetta all'acquirente che provveda all'edificazione entro cinque anni, anche se per ottenere liquidità stipuli un contratto di lease-back cedendo formalmente il bene a una società di leasing. La ratio dell'agevolazione è infatti quella di incentivare lo sviluppo urbanistico, e il requisito decisivo è che l'attuazione dell'intervento avvenga ad opera dello stesso acquirente agevolato, anche mediante il ricorso a strumenti finanziari e a soggetti terzi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di liquidazione e revoca delle agevolazioni. Le spese sono state compensate per il consolidarsi in corso di causa degli orientamenti giurisprudenziali richiamati.
Norme richiamate
norme processuali invocate per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale nel ricorso per cassazione.
art. 33 L. 23 dicembre 2000, n. 388
la Corte lo identifica come la disciplina ratione temporis applicabile ai trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati; il beneficio spetta all'acquirente che utilizzi edificatoriamente l'area entro cinque anni, anche in presenza di lease-back.
art. 5 L. 22 aprile 1982, n. 168
richiamato come norma relativa ai piani di recupero; la Corte ne menziona l'orientamento interpretativo in via analogica, ma precisa che nel caso concreto non era la disposizione applicabile.
richiamata per definire i piani di recupero cui si riferisce la disciplina agevolativa dell'art. 5 L. n. 168/1982.
richiamato nel provvedimento di liquidazione per la disciplina dell'imposta di registro applicata e poi revocata.
Massime di principio
- L'agevolazione fiscale prevista per i trasferimenti di immobili in aree sottoposte a piani urbanistici particolareggiati spetta all'acquirente che realizzi l'utilizzazione edificatoria entro il termine di legge, anche se la proprietà del bene venga temporaneamente trasferita a un terzo per finalità di finanziamento.
- Ai fini dell'agevolazione, la forma dell'operazione non è di per sé ostativa quando l'acquirente rimanga il soggetto sostanzialmente attuatore dell'intervento edilizio e sostenga il relativo onere economico.
- Le norme agevolative di carattere eccezionale sono di stretta interpretazione, ma la loro interpretazione deve comunque essere coerente con la ratio di incentivo allo sviluppo urbanistico perseguita dal legislatore.
- In presenza di lease-back funzionale alla costruzione, il requisito decisivo non è la titolarità formale e continuativa del bene, bensì la riconducibilità dell'attività edificatoria al soggetto che invoca il beneficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40916/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40917/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40918/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40919/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40920/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40921/2021 del 21/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →