Cassazione Penale, Sentenza n. 30786/2022 del 08/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 17/09/2020 che aveva respinto il reclamo dell'Amministrazione avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto (01/07/2019). Quest'ultima aveva accolto il reclamo di Graziano contro: a) il mancato inserimento nel "modello 72" di una serie di prodotti alimentari consentiti agli altri detenuti; b) la previsione di fasce orarie ristrette per la cottura dei cibi per i detenuti sottoposti al regime 41-bis. Il Ministero contestava la legittimità del provvedimento nei profili di incompetenza del giudice e di errata applicazione delle norme penitenziarie e regolamentari, sostenendo che l'organizzazione degli orari e la regolamentazione degli acquisti rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione per esigenze di ordine e sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto che: a) sul tema delle fasce orarie per la cottura la regolamentazione rientra legittimamente nella discrezionalità dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230/2000, purché le limitazioni siano ragionevoli, proporzionate e non discriminatorie; tuttavia il provvedimento impugnato non chiariva se il divieto di cottura fuori fascia riguardasse tutti i detenuti o soltanto i 41-bis, per cui la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a questo profilo e rinviato per chiarimenti (accoglimento parziale del ricorso). b) quanto alla limitazione dei generi alimentari acquistabili tramite "modello 72", la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che gli alimenti esclusi non sono beni di pregio né idonei a creare posizioni di supremazia e che la diversificazione del catalogo per i 41-bis risultava ingiustificata e afflittiva; quindi il ricorso è stato respinto su questo punto. In sintesi: accolta la censura relativa alle fasce orarie (annullamento con rinvio limitato), respinta la censura relativa ai generi alimentari.
Norme richiamate
Disciplina il rimedio giurisdizionale esperibile contro atti dell'Amministrazione penitenziaria e costituisce base per il reclamo giurisdizionale in materia di trattamento carcerario
Regime detentivo speciale che comporta specifiche limitazioni; la Corte costituzionale e la giurisprudenza hanno chiarito che le limitazioni devono rimanere dentro finalità di sicurezza e non assumere valenza meramente afflittiva
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Indica l'ambito del reclamo giurisdizionale dinanzi al magistrato di sorveglianza contro atti dell'Amministrazione che ledono diritti del detenuto
art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230/2000
«il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata»
Attribuisce all'Amministrazione la potestà di disciplinare gli orari e l'organizzazione della vita carceraria; tale potestà è però soggetta a controllo di ragionevolezza e proporzionalità
art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230/2000
Richiamato per distinguere la possibilità di riscaldare/prepare cibi semplici e la disciplina interna in seguito alla sentenza della Corte costituzionale
Predispone limiti generali alla ricezione, acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari da parte dei detenuti; utilizzato per valutare che già esistono regole ordinarie di controllo economico e quantitativo
Richiamato come strumento operativo per misure individuali di contenimento di pericolosità interna, alternativa a misure generali e discriminatorie
Cost. art. 3
Richiamato come parametro contro discriminazioni ingiustificate tra detenuti; il principio di uguaglianza orienta la valutazione di eventuali differenziazioni trattamentali
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2018
Ha ritenuto che il divieto assoluto di cuocere cibi per i 41-bis fosse una limitazione non riconducibile alle finalità del regime e meramente afflittiva; ha orientato il conseguente adeguamento delle regole carcerarie in tema di alimentazione
Massime di principio
- Il diritto all'alimentazione (e i profili connessi alla salute) può configurare una posizione di diritto soggettivo del detenuto soggetta a tutela giurisdizionale; tuttavia l'Amministrazione può disciplinarne le modalità nell'ambito delle proprie competenze organizzative.
- Le regolamentazioni interne (es. orari per la cottura) rientrano nella discrezionalità amministrativa ai sensi del d.P.R. 230/2000, ma devono rispettare i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione: limitazioni valide se applicate in modo omogeneo o adeguatamente motivate per esigenze di sicurezza.
- Le differenziazioni di trattamento tra detenuti in regime 41-bis e detenuti comuni sono ammissibili solo se strettamente funzionali alle finalità del regime speciale; esclusioni generali di generi non di lusso rischiano di essere dichiarate ingiustificate e afflittive.
- Il sindacato del giudice di sorveglianza è limitato ai profili di legittimità, ragionevolezza e proporzionalità dell'atto amministrativo; non entra nel merito gestionale se le scelte non risultano manifestamente irragionevoli o discriminatorie.
- Se l'Amministrazione invoca ragioni di sicurezza per restrizioni generali, è preferibile motivare specificamente e, ove possibile, adottare misure individuali piuttosto che soluzioni generalizzate che possano discriminare ingiustificatamente i 41-bis.
- In presenza di dubbi sull'estensione di una limitazione (se riguarda tutti i detenuti o solo i 41-bis), il giudice può annullare e rinviare per chiarimenti: la parità di trattamento è parametro di verifica essenziale.
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