Cassazione Penale, Sentenza n. 36433/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per rescissione del giudicato: il ricorrente contestava di non aver avuto effettiva conoscenza del processo penale a suo carico (reati di furto e ricettazione), deducendo che la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata nelle mani del difensore non fosse prova della sua conoscenza, che il secondo difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato e che egli si trovava all'estero e non aveva ricevuto traduzioni in lingua rumena degli atti; chiedeva quindi annullamento dell'ordinanza di inammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto condivisibile la valutazione del giudice di merito secondo cui il fatto che l'imputato fosse stato sottoposto a misura cautelare, avesse eletto domicilio presso il difensore e avesse nominato difensori di fiducia costituisce indice di effettiva conoscenza del processo; ha inoltre rilevato che il decreto di citazione era stato notificato al difensore il 28/06/2016 in epoca anteriore alla rinuncia del mandato (depositata il 6/07/2016) e che il ricorrente non aveva allegato elementi specifici idonei a provare una "incolpevole ignoranza" del procedimento. Il rilievo relativo alla mancata traduzione è stato ritenuto privo di allegazioni specifiche. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare la somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
decreto di citazione a giudizio notificato al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4
La notificazione al difensore, quando sia stato eletto domicilio e vi sia rapporto difensivo valido, è considerata idonea a fondare la conoscenza del processo da parte dell'imputato se non emergono specifici elementi di "incolpevole ignoranza"
art. 165, comma 1-bis, cod. proc. pen.
menzionato nel testo come norma introdotta dall'art. 10, comma 1, lett. s), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamata per contestualizzare la giurisprudenza; la Corte sottolinea che la linea interpretativa applicata nel caso è conforme all'orientamento precedente all'introduzione di questa norma
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Sent. Sez. 6, n. 46795 del 12/10/2023 (Kebe, Rv.285493-01)
Giurisprudenza richiamata che afferma come lo stato di sottoposizione a misura cautelare e la nomina di difensori con elezione di domicilio costituiscano indici rilevanti della conoscenza del processo da parte dell'imputato
Sent. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail, Rv.279420-01)
Orientamento della Corte in composizione più autorevole secondo cui l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare e la nomina del difensore di fiducia possono essere equiparati alla effettiva conoscenza del processo anche quando la notifica non è fatta a mani proprie
Sent. Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione della somma da versare alla cassa delle ammende e alla necessità di escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa rilevante nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio, unitamente alla sottoposizione a misura cautelare, costituiscono forti indizi della conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato; tali circostanze possono giustificare il giudizio in assenza salvo prova specifica di "incolpevole ignoranza".
- La notifica ex art. 161, comma 4, al difensore è efficace se avvenuta prima della rinuncia al mandato e quando risulti ragionevole il rapporto professionale; per contrastarla occorre allegare elementi concreti che dimostrino l'assenza di tale rapporto o l'impossibilità di informare l'imputato.
- Per ottenere la rescissione del giudicato per mancanza di conoscenza del processo non è sufficiente provare una mera negligenza: bisogna dimostrare circostanze specifiche che escludano una conoscenza dell'azione penale (es. assenza di rapporto difensivo, notifiche ineseguite o fatti oggettivi che impedivano la conoscenza).
- L'assenza di traduzione degli atti in lingua straniera rileva solo se l'interessato esercita il suo diritto alla traduzione con precise allegazioni sulle aspettative di diritto (quali atti devono essere tradotti, quando e perché) e dimostra che la mancata traduzione ha inciso sulla conoscenza del processo.
- La documentazione temporale (date di notifica, date di rinuncia del difensore, deposito degli atti) è determinante: una notifica al difensore anteriore alla rinuncia indebolisce efficacemente la tesi di mancata conoscenza dell'imputato.
- In situazioni simili è opportuno conservare prove concrete (comunicazioni al difensore, ricevute di notifica, dichiarazioni di irreperibilità, documenti che attestino la presenza all'estero) e sollevare tempestivamente eccezioni o richieste di traduzione per evitare di perdere la possibilità di partecipare al processo o di impugnare efficacemente l'esito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36285/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36286/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36287/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36288/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36290/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36341/2025 del 07/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →