Cassazione Civile, Sentenza n. 10355/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato dalla società per il mancato inserimento della scheda del conducente nel tachigrafo e per il mancato scarico della carta del conducente nei termini (periodo 18 gennaio - 18 aprile 2017), nonché per ritardato inizio turno del 19 maggio 2017. Il lavoratore deduceva che i fatti non rientravano nella fattispecie di cui all'art. 14 del CCNL (che prevede il licenziamento per ‘‘infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto’’), contestava la proporzionalità della sanzione espulsiva e denunciava la tardività della contestazione disciplinare (oltre cinque mesi dal primo episodio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: a) la condotta (mancato uso/inserimento della carta del conducente e omesso scarico dei dati per mesi) rientra nell'ambito delle norme contrattuali e giuridiche sulla sicurezza e può costituire giusta causa di licenziamento; b) la carta tachigrafica è strumento preordinato al controllo dei tempi di guida e alla sicurezza del trasporto, pertanto il suo mancato uso, specialmente protratto per tre mesi, integra un rischio per l'incolumità pubblica e per l'azienda oltre al rischio di sanzioni amministrative (richiamo anche all'art. 179 d.lgs. 285/1992); c) la sanzione espulsiva è risultata proporzionata alla luce dei plurimi inadempimenti e del quadro complessivo di gravità; d) la contestazione non è stata considerata tardiva perché l'effettiva conoscenza degli addebiti è avvenuta solo dopo l'acquisizione dei dati da parte del soggetto esterno (3 maggio 2017), pochi giorni prima delle contestazioni di maggio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (compenso euro 5.000,00 oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge) e agli oneri previsti dall'art. 13, comma 1‑quater, DPR n.115/02 ove ricorrano i presupposti.
Norme richiamate
La Corte ha applicato la nozione di giusta causa prevista dall'art. 2119 c.c. richiedendo la gravità della lesione dell'elemento fiduciario e verificando la proporzionalità della sanzione alla luce dei fatti concreti; tuttavia l'accertamento di fatto è rimasto incontestato in Cassazione.
artt. 1362 e ss. c.c. (interpretazione del contratto)
Riferito in relazione all'interpretazione e alla sussunzione degli addebiti nella fattispecie contrattuale (art. 14 CCNL); la Corte territoriale ha dato interpretazione corretta e sistematica della norma collettiva.
art. 14 CCNL Autoferrotranvieri
infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto
La Corte ha ritenuto gli addebiti riconducibili a questa fattispecie contrattuale che contempla la sanzione espulsiva per violazioni delle norme di sicurezza; la violazione riguarda il mancato uso della carta tachigrafica come infrazione alla sicurezza del trasporto.
Richiamato per evidenziare la previsione di sanzioni amministrative in caso di circolazione senza cronotachigrafo o senza inserimento della scheda del conducente; la norma è stata utilizzata per collegare l'omesso uso della carta a rischi e obblighi di sicurezza.
art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori)
Censurato dal ricorrente quanto alla presunta tardività della contestazione: la Corte ha richiamato il principio dell'immediatezza della contestazione ma ne ha ammesso la valutazione in senso relativo, ritenendo legittimo il rinvio temporale per le indagini e l'acquisizione dei dati.
Richiamati dal ricorrente in connessione con obblighi di correttezza e buona fede nelle relazioni contrattuali; la Corte non ha ritenuto che la società avesse violato tali obblighi giustificando invece la tempestività e correttezza della propria condotta disciplinare.
art. 23 comma 8‑bis D.L. n. 137/2000 (coordinato con legge di conversione n.176/2020)
Norma procedurale richiamata per il deposito delle conclusioni del Procuratore Generale in sede di Cassazione; non incide sul merito sostanziale della decisione.
art. 13 comma 1‑quater DPR n.115/02
Richiamato in relazione alla statuizione sulla sussistenza dei presupposti per il versamento di somme a carico del ricorrente (contributo unificato o altri oneri processuali).
Massime di principio
- Il mancato inserimento o uso prolungato della scheda/tachigrafo può integrare una violazione rilevante ai fini della sicurezza del trasporto e legittimare il licenziamento per giusta causa se la condotta risulta grave e reiterata.
- La sussunzione degli addebiti nella fattispecie contrattuale (CCNL) è legittima se la norma collettiva prevede l'espulsione per infrazioni alle regole di sicurezza; il giudice valuta sia la corrispondenza materiale del fatto alla fattispecie sia la gravità concreta.
- La proporzionalità della sanzione va valutata globalmente e concretamente: singolo fatto meno grave può diventare sproporzionato se isolato, ma diventa giustificato se inserito in un quadro di plurime inadempienze e rischio per l'azienda o per terzi.
- Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare è relativo: il ritardo può essere giustificato dal tempo necessario per accertamenti, indagini o acquisizione di dati (es. controlli esterni), purché il giudice di merito motivi adeguatamente la decisione.
- Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito (es. accertamento della durata della condotta, della conoscenza dei fatti da parte del datore e della gravità) sono difficilmente rivedibili in Cassazione, salvo vizi logici o di diritto.
- In situazioni analoghe il lavoratore dovrebbe documentare tempestivamente e con precisione eventuali giustificazioni tecniche o errori, mentre il datore deve documentare quando ha effettivamente acquisito la conoscenza degli addebiti (data della ricostruzione/controllo).
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