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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10355/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato dalla società per il mancato inserimento della scheda del conducente nel tachigrafo e per il mancato scarico della carta del conducente nei termini (periodo 18 gennaio - 18 aprile 2017), nonché per ritardato inizio turno del 19 maggio 2017. Il lavoratore deduceva che i fatti non rientravano nella fattispecie di cui all'art. 14 del CCNL (che prevede il licenziamento per ‘‘infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto’’), contestava la proporzionalità della sanzione espulsiva e denunciava la tardività della contestazione disciplinare (oltre cinque mesi dal primo episodio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: a) la condotta (mancato uso/inserimento della carta del conducente e omesso scarico dei dati per mesi) rientra nell'ambito delle norme contrattuali e giuridiche sulla sicurezza e può costituire giusta causa di licenziamento; b) la carta tachigrafica è strumento preordinato al controllo dei tempi di guida e alla sicurezza del trasporto, pertanto il suo mancato uso, specialmente protratto per tre mesi, integra un rischio per l'incolumità pubblica e per l'azienda oltre al rischio di sanzioni amministrative (richiamo anche all'art. 179 d.lgs. 285/1992); c) la sanzione espulsiva è risultata proporzionata alla luce dei plurimi inadempimenti e del quadro complessivo di gravità; d) la contestazione non è stata considerata tardiva perché l'effettiva conoscenza degli addebiti è avvenuta solo dopo l'acquisizione dei dati da parte del soggetto esterno (3 maggio 2017), pochi giorni prima delle contestazioni di maggio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (compenso euro 5.000,00 oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge) e agli oneri previsti dall'art. 13, comma 1‑quater, DPR n.115/02 ove ricorrano i presupposti.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    La Corte ha applicato la nozione di giusta causa prevista dall'art. 2119 c.c. richiedendo la gravità della lesione dell'elemento fiduciario e verificando la proporzionalità della sanzione alla luce dei fatti concreti; tuttavia l'accertamento di fatto è rimasto incontestato in Cassazione.

  • artt. 1362 e ss. c.c. (interpretazione del contratto)

    Riferito in relazione all'interpretazione e alla sussunzione degli addebiti nella fattispecie contrattuale (art. 14 CCNL); la Corte territoriale ha dato interpretazione corretta e sistematica della norma collettiva.

  • art. 14 CCNL Autoferrotranvieri

    infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto

    La Corte ha ritenuto gli addebiti riconducibili a questa fattispecie contrattuale che contempla la sanzione espulsiva per violazioni delle norme di sicurezza; la violazione riguarda il mancato uso della carta tachigrafica come infrazione alla sicurezza del trasporto.

  • art. 179 d.lgs. n. 285/1992

    Richiamato per evidenziare la previsione di sanzioni amministrative in caso di circolazione senza cronotachigrafo o senza inserimento della scheda del conducente; la norma è stata utilizzata per collegare l'omesso uso della carta a rischi e obblighi di sicurezza.

  • art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori)

    Censurato dal ricorrente quanto alla presunta tardività della contestazione: la Corte ha richiamato il principio dell'immediatezza della contestazione ma ne ha ammesso la valutazione in senso relativo, ritenendo legittimo il rinvio temporale per le indagini e l'acquisizione dei dati.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati dal ricorrente in connessione con obblighi di correttezza e buona fede nelle relazioni contrattuali; la Corte non ha ritenuto che la società avesse violato tali obblighi giustificando invece la tempestività e correttezza della propria condotta disciplinare.

  • art. 23 comma 8‑bis D.L. n. 137/2000 (coordinato con legge di conversione n.176/2020)

    Norma procedurale richiamata per il deposito delle conclusioni del Procuratore Generale in sede di Cassazione; non incide sul merito sostanziale della decisione.

  • art. 13 comma 1‑quater DPR n.115/02

    Richiamato in relazione alla statuizione sulla sussistenza dei presupposti per il versamento di somme a carico del ricorrente (contributo unificato o altri oneri processuali).

Massime di principio

  • Il mancato inserimento o uso prolungato della scheda/tachigrafo può integrare una violazione rilevante ai fini della sicurezza del trasporto e legittimare il licenziamento per giusta causa se la condotta risulta grave e reiterata.
  • La sussunzione degli addebiti nella fattispecie contrattuale (CCNL) è legittima se la norma collettiva prevede l'espulsione per infrazioni alle regole di sicurezza; il giudice valuta sia la corrispondenza materiale del fatto alla fattispecie sia la gravità concreta.
  • La proporzionalità della sanzione va valutata globalmente e concretamente: singolo fatto meno grave può diventare sproporzionato se isolato, ma diventa giustificato se inserito in un quadro di plurime inadempienze e rischio per l'azienda o per terzi.
  • Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare è relativo: il ritardo può essere giustificato dal tempo necessario per accertamenti, indagini o acquisizione di dati (es. controlli esterni), purché il giudice di merito motivi adeguatamente la decisione.
  • Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito (es. accertamento della durata della condotta, della conoscenza dei fatti da parte del datore e della gravità) sono difficilmente rivedibili in Cassazione, salvo vizi logici o di diritto.
  • In situazioni analoghe il lavoratore dovrebbe documentare tempestivamente e con precisione eventuali giustificazioni tecniche o errori, mentre il datore deve documentare quando ha effettivamente acquisito la conoscenza degli addebiti (data della ricostruzione/controllo).

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