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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10278/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione fondato su due motivi: (1) errore di fatto e violazione del giudicato interno per presunta omissione da parte della Corte d'Appello e della S.C. circa la deduzione e il contraddittorio sulle condizioni soggettive (in particolare il superamento di concorso e l'inserimento nei ruoli comunali) utili al reinserimento del ricorrente nella dotazione comunale; (2) violazione dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 6 CEDU per aver deciso su questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti (natura pubblicistica vs privatistica dell'assunzione presso l'Azienda Speciale/municipalizzata).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Sul primo motivo ha ritenuto che la questione del "concorso" fosse già presente nel ricorso di legittimità e che la S.C. abbia legittimamente svolto argomentazioni giuridiche non coincidenti con quelle delle parti (principio iura novit curia), sicché non sussisteva errore percettivo né violazione del giudicato interno. Sul secondo motivo ha osservato che la censura di revocazione non era prevista dall'art. 391-bis nel testo applicabile e, comunque, la S.C. aveva svolto un diverso giudizio di fatto circa l'effettiva natura del rapporto di lavoro (assunzione nell'organizzazione autonoma dell'Azienda Speciale, senza acquisizione dello status di dipendente pubblico), giudizio non sovrapponibile a un mero errore percettivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (compensi euro 4.000,00 ed esborsi euro 200,00 oltre spese generali 15% e accessori) e al versamento dell'eventuale maggior contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1 quater.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come limite al sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti di merito; la S.C. ha ritenuto che non vi fosse violazione di tale articolo nel riesame

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato per verificare le ipotesi di revocazione: la Corte osserva che la fattispecie prospettata dal ricorrente non rientra tra le ipotesi previste dall'articolo nel testo applicabile

  • art. 101 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per violazione del contraddittorio su questione rilevata d'ufficio; la Corte lo ritiene inidoneo a fondare la revocazione, posto che la decisione ha riguardato valutazioni compatibili con il sindacato di legittimità

  • art. 6 CEDU

    richiamato in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte non ha accolto la doglianza perché la decisione si fondava su un diverso giudizio di fatto e su legittime considerazioni di diritto

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater

    applicato per disporre l'eventuale ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente

  • principio iura novit curia

    affermato come giustificazione della possibilità, in sede di legittimità, di svolgere argomentazioni giuridiche non esattamente coincidenti con quelle proposte dalle parti

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione è rimedio eccezionale e la sua ammissibilità è strettamente limitata alle ipotesi previste dalla legge; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di fatto fondate e diverse da meri errori percettivi.
  • La Corte di legittimità può sviluppare argomentazioni giuridiche diverse da quelle delle parti (iura novit curia); ciò non costituisce in sé violazione del contraddittorio se la valutazione rientra nell'ambito del sindacato di legittimità.
  • La qualificazione della natura del rapporto di lavoro (pubblico vs privatistico) è questione di fatto e di organizzazione: per impugnare con successo una decisione bisogna dimostrare un errore percettivo o un vizio processuale rilevante, non soltanto sostenere una diversa ricostruzione fattuale.
  • Un'eccezione fondata su violazione del diritto al contraddittorio/art. 6 CEDU richiede la prova che la Corte abbia deciso su una questione non dedotta e non implicita nel processo in modo tale da privare la controparte della possibilità di difesa; se la questione era intrinseca alle deduzioni o rientrava nel corretto ambito di esame, la censura è debole.
  • Se la presunta pubblicizzazione dell'assunzione si basa su atti formali (es. deliberazioni del sindaco) occorre dimostrare che l'interesse si sia concretizzato nell'inserimento nella pianta organica e nello status di dipendente pubblico; la mera indicazione di un concorso non è sempre decisiva.
  • Chi propone revocazione deve valutare preventivamente il rischio di condanna alle spese e agli oneri accessori (compensi, esborsi, contributi unificati) in caso di inammissibilità o rigetto.

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