Cassazione Civile, Sentenza n. 10287/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Poste Italiane contestava a Santillo lo svolgimento, durante l'orario di lavoro, di attività estranea al servizio (interventi tecnici e comunicazioni relative a lavori edili), l'utilizzo improprio della casella di posta elettronica aziendale per finalità non connesse all'attività lavorativa e la partecipazione/ruolo (socio accomandante e responsabile della sicurezza) in un'impresa edile che stava eseguendo lavori nello stabile che ospita un Ufficio Postale, configurando secondo la società un conflitto di interessi e giustificandone il licenziamento disciplinare senza preavviso ai sensi del CCNL
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Poste Italiane. I giudici di merito avevano già accertato che: le condotte contestate non integravano le fattispecie disciplinari di licenziamento richiamate (in particolare l'art. 54 VI lett. g del CCNL, poiché l'attività non risultava in "concorrenza" con Poste), il presunto conflitto di interessi non era stato disciplinarmente e specificamente contestato, l'uso della casella e-mail era episodio isolato e rientrava in un contesto lavorativo e non era stato dimostrato l'atto doloso richiesto per il recesso. Pertanto è stata confermata l'annullamento del licenziamento, con reintegra e condanna della società al pagamento delle spese; la Cassazione ha anche rigettato i motivi di cassazione relativi a vizio di motivazione e interpretazione del CCNL
Norme richiamate
CCNL 14.4.2011, artt. 52, 53, 54, 55
art. 54 comma VI lett. g: "per avere svolto anche fuori dell'orario di lavoro, mansioni o attività a titolo gratuito od oneroso che siano in concorrenza e in contrasto con gli interessi della società"
La Corte ha ritenuto che la disposizione richiede la contemporanea sussistenza delle nozioni di "concorrenza" e "contrasto"; nel caso concreto mancava l'elemento della concorrenza (diversità dell'oggetto sociale), pertanto non poteva applicarsi il licenziamento previsto
Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), art. 7
Norma richiamata nella contestazione disciplinare per le garanzie procedurali; il giudice di merito ha valutato la correttezza del procedimento disciplinare e della contestazione
Legge 15 luglio 1966 n. 604, art. 2
Richiamata in tema di giustificato motivo di licenziamento; la Corte ha valutato la corretta individuazione e contestazione degli addebiti ai sensi della disciplina sui licenziamenti
Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto), art. 18 commi IV, V, VII
Richiamata dalla ricorrente in relazione alla possibilità di indennizzo in caso di insussistenza della giusta causa; la Cassazione ha ritenuto che, essendo mancata la specifica contestazione e la prova della condotta nella forma necessaria, il profilo era irrilevante e non sosteneva il ricorso
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Norma che consente il gravame per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto che il presunto fatto (conflitto di interessi) era stato valutato dai giudici di merito e la censura di omesso esame era infondata
Codice civile, artt. 1362 e ss.
Principi ermeneutici applicati all'interpretazione della contrattazione collettiva: la Corte ha richiamato i criteri (letterale, sistematico, teleologico) per interpretare la norma collettiva
Codice civile, artt. 2104, 2105, 2106, 2119
Norme in tema di obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore richiamate nella controversia; la loro interpretazione richiede verifica della concreta sussistenza del contrasto/concorrenza con gli interessi aziendali
Art. 23 comma 8-bis del D.L. 28.10.2020 n. 137 (coordinato con L. 18.12.2020 n. 176)
Norma procedurale che ha consentito al Procuratore Generale di depositare conclusioni scritte nella fase di legittimità
DPR 30.5.2002 n. 115, art. 13 comma 1-quater
Norma richiamata in relazione all'onere contributivo per il contributo unificato, accertandone la sussistenza dei presupposti
Massime di principio
- Per configurare il licenziamento per attività in concorrenza/contrasto con l'azienda ai sensi del CCNL occorre dimostrare sia l'elemento del "contrasto" sia quello della "concorrenza": attività diverse per oggetto sociale non costituiscono automaticamente concorrenza
- Il "conflitto di interessi" deve essere specificamente e preventivamente contestato nel procedimento disciplinare perché possa avere efficacia sanzionatoria in fase di recesso: la mancanza di una contestazione chiara può rendere inammissibile o inefficace l'accertamento successivo
- L'uso occasionale o isolato della casella e-mail aziendale per comunicazioni non strettamente lavorative può non essere considerato, di per sé, fatto giustificativo del licenziamento se il contenuto non esula dal contesto lavorativo o non dimostra dolo
- Le interpretazioni delle clausole contrattuali collettive seguono i criteri degli artt. 1362 e ss. c.c.; il testo letterale (es. congiunzione "e") ha rilievo e può imporre la contemporanea sussistenza di più requisiti
- In sede di legittimità non è possibile ottenere la riconsiderazione di valutazioni di merito e della valutazione delle prove salvo che non sussista un omesso esame di fatto decisivo così configurato dall'art. 360 n.5 c.p.c.
- Lavoro svolto per terzi durante l'orario e/o con strumenti aziendali può essere rilevante disciplinarmente, ma la sua punibilità dipende dalla gravità, dalla reiterazione e dalla diretta conflittualità o concorrenza con l'attività del datore di lavoro
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