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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10287/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Poste Italiane contestava a Santillo lo svolgimento, durante l'orario di lavoro, di attività estranea al servizio (interventi tecnici e comunicazioni relative a lavori edili), l'utilizzo improprio della casella di posta elettronica aziendale per finalità non connesse all'attività lavorativa e la partecipazione/ruolo (socio accomandante e responsabile della sicurezza) in un'impresa edile che stava eseguendo lavori nello stabile che ospita un Ufficio Postale, configurando secondo la società un conflitto di interessi e giustificandone il licenziamento disciplinare senza preavviso ai sensi del CCNL

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Poste Italiane. I giudici di merito avevano già accertato che: le condotte contestate non integravano le fattispecie disciplinari di licenziamento richiamate (in particolare l'art. 54 VI lett. g del CCNL, poiché l'attività non risultava in "concorrenza" con Poste), il presunto conflitto di interessi non era stato disciplinarmente e specificamente contestato, l'uso della casella e-mail era episodio isolato e rientrava in un contesto lavorativo e non era stato dimostrato l'atto doloso richiesto per il recesso. Pertanto è stata confermata l'annullamento del licenziamento, con reintegra e condanna della società al pagamento delle spese; la Cassazione ha anche rigettato i motivi di cassazione relativi a vizio di motivazione e interpretazione del CCNL

Norme richiamate

  • CCNL 14.4.2011, artt. 52, 53, 54, 55

    art. 54 comma VI lett. g: "per avere svolto anche fuori dell'orario di lavoro, mansioni o attività a titolo gratuito od oneroso che siano in concorrenza e in contrasto con gli interessi della società"

    La Corte ha ritenuto che la disposizione richiede la contemporanea sussistenza delle nozioni di "concorrenza" e "contrasto"; nel caso concreto mancava l'elemento della concorrenza (diversità dell'oggetto sociale), pertanto non poteva applicarsi il licenziamento previsto

  • Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), art. 7

    Norma richiamata nella contestazione disciplinare per le garanzie procedurali; il giudice di merito ha valutato la correttezza del procedimento disciplinare e della contestazione

  • Legge 15 luglio 1966 n. 604, art. 2

    Richiamata in tema di giustificato motivo di licenziamento; la Corte ha valutato la corretta individuazione e contestazione degli addebiti ai sensi della disciplina sui licenziamenti

  • Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto), art. 18 commi IV, V, VII

    Richiamata dalla ricorrente in relazione alla possibilità di indennizzo in caso di insussistenza della giusta causa; la Cassazione ha ritenuto che, essendo mancata la specifica contestazione e la prova della condotta nella forma necessaria, il profilo era irrilevante e non sosteneva il ricorso

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    Norma che consente il gravame per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto che il presunto fatto (conflitto di interessi) era stato valutato dai giudici di merito e la censura di omesso esame era infondata

  • Codice civile, artt. 1362 e ss.

    Principi ermeneutici applicati all'interpretazione della contrattazione collettiva: la Corte ha richiamato i criteri (letterale, sistematico, teleologico) per interpretare la norma collettiva

  • Codice civile, artt. 2104, 2105, 2106, 2119

    Norme in tema di obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore richiamate nella controversia; la loro interpretazione richiede verifica della concreta sussistenza del contrasto/concorrenza con gli interessi aziendali

  • Art. 23 comma 8-bis del D.L. 28.10.2020 n. 137 (coordinato con L. 18.12.2020 n. 176)

    Norma procedurale che ha consentito al Procuratore Generale di depositare conclusioni scritte nella fase di legittimità

  • DPR 30.5.2002 n. 115, art. 13 comma 1-quater

    Norma richiamata in relazione all'onere contributivo per il contributo unificato, accertandone la sussistenza dei presupposti

Massime di principio

  • Per configurare il licenziamento per attività in concorrenza/contrasto con l'azienda ai sensi del CCNL occorre dimostrare sia l'elemento del "contrasto" sia quello della "concorrenza": attività diverse per oggetto sociale non costituiscono automaticamente concorrenza
  • Il "conflitto di interessi" deve essere specificamente e preventivamente contestato nel procedimento disciplinare perché possa avere efficacia sanzionatoria in fase di recesso: la mancanza di una contestazione chiara può rendere inammissibile o inefficace l'accertamento successivo
  • L'uso occasionale o isolato della casella e-mail aziendale per comunicazioni non strettamente lavorative può non essere considerato, di per sé, fatto giustificativo del licenziamento se il contenuto non esula dal contesto lavorativo o non dimostra dolo
  • Le interpretazioni delle clausole contrattuali collettive seguono i criteri degli artt. 1362 e ss. c.c.; il testo letterale (es. congiunzione "e") ha rilievo e può imporre la contemporanea sussistenza di più requisiti
  • In sede di legittimità non è possibile ottenere la riconsiderazione di valutazioni di merito e della valutazione delle prove salvo che non sussista un omesso esame di fatto decisivo così configurato dall'art. 360 n.5 c.p.c.
  • Lavoro svolto per terzi durante l'orario e/o con strumenti aziendali può essere rilevante disciplinarmente, ma la sua punibilità dipende dalla gravità, dalla reiterazione e dalla diretta conflittualità o concorrenza con l'attività del datore di lavoro

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