Cassazione Civile, Sentenza n. 10284/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Contestazione di illecito disciplinare per uso anomalo di carta carburante di servizio (spese anomale risalenti al 2015 e ad agosto 2017). Il Comune deduceva decadenza e nullità del procedimento per presunta violazione dei termini previsti dall'art. 55-bis d.lgs. 165/2001 (ritardo nella trasmissione degli atti all'UPD e nella contestazione), nonché violazione del diritto di difesa e difetti di motivazione. Si discuteva inoltre quale data faccia decorrere i termini (con riferimento alle modifiche introdotte dalla cosiddetta Legge Madia).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi terzo, quarto, quinto e sesto del ricorso del Comune, assorbendo le altre censure, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame applicando i principi corretti. La Corte ha stabilito che, dopo la riforma (cd. Legge Madia), la violazione del termine di trasmissione degli atti dal responsabile all'UPD non determina automaticamente la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti/sanzione, salvo che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa; inoltre, il termine di 120 giorni per la chiusura del procedimento decorre dalla contestazione dell'addebito da parte dell'UPD e non dalla prima conoscenza dell'illecito da parte del responsabile della struttura. Nel caso di specie la contestazione è stata fatta il 2/3/2018 e il provvedimento adottato il 27/4/2018, pertanto nei termini.
Norme richiamate
art. 55-bis d.lgs. 165/2001
«la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività»
La Corte interpreta il comma 9-ter nel senso che la mera violazione dei termini (anche della trasmissione all'UPD) non comporta automaticamente decadenza: rileva solo se dal ritardo deriva un pregiudizio irrimediabile del diritto di difesa; inoltre il termine per la contestazione si calcola dal ricevimento degli atti da parte dell'UPD e, dopo la riforma, il termine per la conclusione (120 giorni) decorre dalla contestazione.
d.lgs. n.75/2017 (cd. "Legge Madia")
Ha modificato l'art.55-bis: il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'UPD decorre dalla contestazione effettuata dall'UPD e non dalla sola conoscenza dell'illecito da parte del responsabile della struttura; il regime post-riforma richiede valutazione dell'effettivo pregiudizio al diritto di difesa prima di dichiarare decadenza.
art. 97 Cost.
Richiamato in ricorso con riferimento a principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione; la sentenza non compie un'elaborazione specifica ma considera i princìpi costituzionali come riferimento per la correttezza procedurale.
art. 1 L. 241/1990
Richiamata dai ricorrenti in ordine ai principi di trasparenza e partecipazione, in relazione all'obbligo di motivazione e rispetto del diritto di difesa; la Corte richiede che eventuali ritardi non compromettano la partecipazione difensiva.
artt. 24 e 113 Cost.
Riferimenti ai diritti di difesa e al giusto processo; la Corte valuta che la tutela del diritto di difesa sia il parametro decisivo per verificare la rilevanza delle violazioni procedurali.
art. 152 ss. c.p.c.
Richiamati dai ricorrenti per analogie sui termini processuali; la Corte però distingue la disciplina interna disciplinare e applica i criteri specifici dell'art.55-bis e successive modifiche.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alle spese di lite; i ricorrenti avevano censurato la liquidazione delle spese ma la Corte ha ritenuto assorbite le questioni dopo l'accoglimento dei motivi principali e ha rinviato anche sulla materia delle spese alla Corte d'Appello.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato in relazione a termini/procedimenti amministrativi; la censura sulle spese e termini è stata dichiarata assorbita dalla decisione principale e sarà riesaminata al rinvio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Usato come richiamo per la riferibilità giurisprudenziale (cfr. richiamo a precedente motivazione di Cassazione); non muta il principio che la rilevanza delle violazioni temporali va misurata in rapporto al pregiudizio sul diritto di difesa.
Massime di principio
- Dopo la Legge Madia (d.lgs. 75/2017) il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare decorre dalla contestazione dell'addebito da parte dell'UPD e non dalla mera conoscenza dell'illecito da parte del responsabile della struttura.
- La violazione del termine per la trasmissione degli atti dal responsabile della struttura all'UPD (termine sollecitatorio) non determina automaticamente la decadenza dall'azione disciplinare; rileva solo se dal ritardo emerge un pregiudizio irrimediabile al diritto di difesa del dipendente.
- Il termine per esercitare la contestazione si calcola dal momento in cui l'UPD riceve gli atti; i tempi precedenti alla trasmissione non sono di regola rilevanti se non incidono sulla possibilità di difesa.
- Nella valutazione della rilevanza di ritardi procedurali va sempre accertato se e in quale misura sia stato compromesso il diritto di difesa: più si allontana nel tempo l'accertamento dai fatti, maggiore è il rischio che il diritto di difesa sia pregiudicato.
- Quando il procedimento disciplinare è unitario e riguarda fatti anteriori e posteriori alla riforma normativa, si applicano le regole procedurali vigenti al momento della disciplina dei termini (regime post-Madia se compatibile), con verifica caso per caso del pregiudizio difensivo.
- In presenza di contestazione e provvedimento adottati entro i termini previsti (es. contestazione 2/3/2018 e sanzione 27/4/2018 rientrante nei 120 giorni) non sussiste decadenza per violazione dei termini di trasmissione.
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