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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49809/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto negativo di competenza relativo a un incidente di esecuzione per estinzione di pena pecuniaria promosso da Renato De Giorgi. Il Presidente del Tribunale di Brindisi aveva trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Bari ai sensi dell'art. 665, comma 4, c.p.p., ritenendo competente il giudice che aveva emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo; la Corte d'appello di Bari ha però sollevato conflitto negativo sostenendo che ai fini dell'estinzione dovesse rilevare la sentenza del Tribunale di Brindisi del 28/02/1996, confermata in via definitiva dalla Corte d'appello di Lecce il 07/07/1999. La questione verteva dunque sulla individuazione del giudice dell'esecuzione competente (Tribunale di primo grado vs Corte d'appello) in presenza di più provvedimenti emessi da giudici diversi e su quale sentenza considerare come "irrevocabile per ultima".

La decisione

La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto negativo e ha risolto la questione affermando la competenza della Corte d'appello di Bari quale giudice dell'esecuzione. Nel motivare la decisione ha richiamato l'art. 665 c.p.p. (in particolare il comma 4) e la giurisprudenza che attribuisce competenza al giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche in caso di più provvedimenti nei confronti dello stesso soggetto o di pluralità di imputati. Nel caso concreto è stato accertato, tramite il certificato del casellario, che la Corte d'appello di Bari si era pronunciata successivamente con sentenza del 04/10/2013, irrevocabile il 16/03/2016, che aveva riformato la sentenza di primo grado; perciò la competenza è stata assegnata alla Corte d'appello di Bari e gli atti sono stati trasmessi a quella Corte.

Norme richiamate

  • art. 665 cod. proc. pen., comma 4

    "Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo"

    La norma stabilisce il criterio principale per determinare la competenza nel procedimento di esecuzione quando vi sono più provvedimenti: prevale il giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile. Deve essere coordinata con il principio della perpetuatio iurisdictionis (si guarda alla data della richiesta in sede esecutiva) e con le altre disposizioni del medesimo articolo.

  • art. 665 cod. proc. pen., comma 2

    "Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello"

    Completamento del criterio di competenza: quando l'appello ha riguardato solo aspetti non decisivi dell'imputazione sostanziale (pena, misure di sicurezza, civili) resta competente il primo grado; se l'appello ha inciso sulla sostanza della decisione si applica la competenza del giudice d'appello.

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Disciplina la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra giudici (conflitto negativo/positivo); qui rileva la previsione che spettano alle Corti superiori le decisioni sui conflitti tra giudici del grado inferiore, giustificando il deferimento alla Corte adita.

  • art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma emergenziale/procedurale che consente la trattazione scritta del procedimento; è stata applicata per disporre la trattazione scritta del conflitto ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Quando in esecuzione sono coinvolti più provvedimenti emessi da giudici diversi, il criterio di determinazione della competenza è la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (art. 665 c.p.p., comma 4).
  • Il principio della perpetuatio iurisdictionis impone di considerare la data della richiesta formulata in sede esecutiva per individuare quale provvedimento sia "irrevocabile per ultimo".
  • Se è stato proposto appello, verificare se la conferma o la riforma ha riguardato solo la pena/misure civili: in tal caso può rimanere competente il giudice di primo grado (art. 665, comma 2); se invece l'appello ha inciso sulla sostanza della decisione, spetta al giudice d'appello.
  • In procedimenti con pluralità di imputati vale il principio di unitarietà dell'esecuzione: la competenza del giudice d'appello che ha riformato la decisione si estende anche nei confronti di imputati le cui decisioni siano state confermate, quando ciò sia funzionale all'unitarietà dell'esecuzione.
  • Se due giudici rifiutano contemporaneamente di decidere (conflitto negativo), la risoluzione spetta alla Corte competente a dirimere conflitti tra magistrature (normativa sul conflitto di competenza).
  • In caso di dubbio pratico, acquisire il certificato del casellario e verificare le date di pronuncia e di irrevocabilità delle sentenze coinvolte: la prova documentale delle date è decisiva per individuare la competenza.
  • La questione della competenza in sede esecutiva può riguardare anche titoli diversi (es. più sentenze) e la competenza segue il criterio dell'ultimo provvedimento irrevocabile anche se la questione proposta non riguarda direttamente la sentenza emessa da quel giudice.

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