Cassazione Penale, Ordinanza n. 24979/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura sulle attenuanti generiche per i reati satellite fosse non deducibile nel giudizio di legittimità a fronte della definizione del processo mediante concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il procedimento con la procedura del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. L'unico motivo deduceva la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione ai reati satellite, assumendo che tali attenuanti fossero state riconosciute per il reato più grave separatamente giudicato. La Corte di cassazione ha rilevato che, essendo il giudizio definito con concordato in appello, non è consentito proporre doglianze su motivi rinunciati o su censure attinenti alla determinazione della pena, salvo che la pena risulti illegale. Il ricorso non deduceva profili relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o a un contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo.
Norme richiamate
nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo; non sono deducibili i motivi rinunciati né le doglianze sulla pena che non si traducano in illegalità della sanzione
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile come motivo di ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., secondo il principio richiamato dalla Corte
richiamato come base procedurale della definizione concordata del giudizio d'appello
richiamato nel principio giurisprudenziale riportato dalla Corte come limite non deducibile nel ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che attengono alla validità dell'accordo processuale o alla corrispondenza della decisione giudiziale ai contenuti concordati.
- Le censure relative a motivi rinunciati con l'adesione al concordato non sono deducibili in cassazione.
- Le doglianze sulla determinazione della pena sono inammissibili se non denunciano una pena illegale, ossia una sanzione fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- La mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce, di regola, motivo deducibile contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
Come è indicizzato
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