Cassazione Civile, Ordinanza n. 22564/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte rileva che la rinuncia al ricorso per cassazione, effettuata per adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Perciò dichiara il ricorso inammissibile. Le spese sono integralmente compensate tra le parti per giusto motivo, individuato nelle ragioni della rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasceva da un atto di pignoramento presso terzi emesso a seguito della notifica di un avviso di accertamento e di tre cartelle di pagamento relativi a IRES, IVA e altri tributi per gli anni d'imposta 2013 e 2014. La società contribuente aveva visto respinto il proprio ricorso in primo grado e poi l'appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania. In cassazione la società proponeva un unico motivo, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023.
Norme richiamate
art. 1, commi da 231 a 252, L. 29 dicembre 2022, n. 197
L'adesione alla definizione agevolata prevista da questa disciplina ha costituito la ragione della rinuncia al ricorso e, quindi, della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla notificazione della rinuncia alla parte costituita.
- Quando la rinuncia al ricorso è motivata dall'adesione a una definizione agevolata, tale circostanza può integrare giusto motivo per la compensazione integrale delle spese di lite.
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