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Sentenza

Sentenza n. 4294/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202602901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 13 marzo 2026 volta alla revisione della disciplina regionale sulle prestazioni dialitiche convettive rimborsabili a tariffa piena

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno agito per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Campania sull’istanza con cui era stata richiesta la revisione della disciplina regionale delle prestazioni dialitiche convettive rimborsabili a tariffa piena, mediante l’incremento della percentuale dal 25% ad almeno il 50%. Hanno chiesto l’accertamento dell’obbligo della Regione di provvedere con un provvedimento espresso entro trenta giorni, nonché la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere e hanno chiesto la condanna della Regione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. La Regione si è opposta a tale richiesta, sostenendo che l’istanza mirava a ottenere in autotutela la modifica della disciplina sui tetti di spesa e che, pertanto, non sussisteva un obbligo di provvedere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Non ha accolto la richiesta di condanna della Regione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha affermato che l’azione avverso il silenzio presuppone l’esistenza di uno specifico obbligo di provvedere e che l’attività richiesta abbia natura provvedimentale, incidendo autoritativamente e in modo positivo o negativo su una posizione giuridica differenziata. Restano invece escluse, in linea generale, le istanze di autotutela, gli atti di alta amministrazione, gli atti politici e, a maggior ragione, gli atti amministrativi generali e regolamentari. Nel caso concreto i ricorrenti non hanno fornito prova sufficiente dell’obbligo della Regione di provvedere, anche considerando la prospettazione dell’amministrazione secondo cui l’istanza riguardava una modifica in autotutela della disciplina sui tetti di spesa. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dai ricorrenti quale base per la richiesta di nomina di un commissario ad acta in relazione all’obbligo di provvedere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio-inadempimento è esperibile soltanto quando sussista uno specifico obbligo giuridico dell’amministrazione di adottare un atto espresso e l’attività richiesta abbia natura provvedimentale, rientrando nella sfera autoritativa dell’amministrazione e incidendo positivamente o negativamente su una posizione giuridica differenziata.
  • In linea generale, non è azionabile il silenzio-inadempimento rispetto a istanze dirette all’esercizio dell’autotutela, di poteri di alta amministrazione o di atti politici, né rispetto a richieste aventi a oggetto atti amministrativi generali o regolamentari.
  • La parte che invoca la soccombenza virtuale, ai fini della regolazione delle spese dopo la cessazione della materia del contendere, deve fornire una prova sufficiente della fondatezza della domanda e, in particolare, dell’esistenza dell’obbligo di provvedere contestato.
  • Quando non sia dimostrata la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e la materia del contendere sia comunque cessata, le spese di lite possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàOrganizzazione del servizio sanitarioTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoSanità
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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