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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04270/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché il motivo è generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., in quanto non esiste una correlazione sufficiente tra le ragioni della decisione impugnata e quelle esposte nell'atto di impugnazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la sua responsabilità penale, deducendo un solo motivo: contesta la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che la censura è formulata in modo generico e indeterminato, perché non indica quali specifici passaggi logici o quali elementi probatori sarebbero errati nella motivazione della decisione impugnata. Il motivo non si confronta dunque in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza d'appello e non consente al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alla decisione impugnata; la mancanza di specificità e di correlazione comporta l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti in modo specifico con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • La doglianza sulla motivazione della sentenza non può limitarsi a una contestazione apodittica o generica della responsabilità, ma deve indicare puntualmente gli elementi di fatto o di diritto ritenuti erronei.
  • La mancanza di correlazione tra motivi di impugnazione e ratio decidendi della sentenza censurata impedisce al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto e determina l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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