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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40722/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 2/3/2020. Sostengono che la cancelleria aveva notificato un avviso di deposito della sentenza (ricevuto l'11/9/2020) e che il termine per proporre l'appello doveva decorrere dalla notifica di tale avviso ai sensi dell'art. 585 co.2 lett. c) e art. 548 co.2 c.p.p.; pertanto l'appello sarebbe stato tempestivo. In subordine deducono l'intervenuta prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha confermato il corretto calcolo dei termini effettuato dalla Corte d'Appello: la sentenza, pur pronunciata il 2/3/2020, è considerata depositata entro il termine di 90 giorni indicato dal giudice tenendo conto della sospensione dei termini COVID (art. 83 d.l. 18/20 e art. 36 d.l. 23/20), con scadenza del deposito il 3/8/2020 e del termine per appello il 15/10/2020; l'appello è stato depositato il 21/10/2020, oltre il termine. La notificazione dell'avviso di deposito, risultata "non dovuta", non può modificare la decorrenza del termine fissata ex lege e l'errore della cancelleria non legittima l'inosservanza del termine. La questione della prescrizione non può essere rilevata dopo che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile. Sono state condannate le parti al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c)

    "I termini previsti dal comma 1 decorrono: c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito"

    La Corte interpreta che la decorrenza del termine di impugnazione è fissata dalla legge (o dal termine stabilito dal giudice per il deposito) e che l'avviso di deposito rileva come dies a quo solo se l'avviso è dovuto; un avviso inviato indebitamente non può spostare la decorrenza del termine legale.

  • art. 548 c.p.p., comma 2

    "quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione..."

    La norma disciplina l'effetto della notificazione dell'avviso di deposito quando il deposito non avviene entro il termine. Tuttavia, se il deposito è avvenuto tempestivamente rispetto al termine fissato, l'avviso notificato indebitamente non può modificare la decorrenza del termine di impugnazione.

  • art. 544 c.p.p., comma 3

    Consente al giudice di indicare un termine per il deposito della motivazione; la decorrenza dei termini di impugnazione si calcola rispetto a tale termine indicato.

  • art. 83 d.l. 18/2020, comma 2

    "Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali..."

    La sospensione dei termini per COVID ha fatto sì che il termine per il deposito della motivazione ed i termini per impugnare siano stati differiti; il calcolo dei termini deve tenere conto di tale sospensione.

  • art. 157 c.p. e art. 129 c.p.p.

    Le norme relative alla prescrizione e ai suoi effetti sono richiamate dai ricorrenti, ma la Corte osserva che la prescrizione sopravvenuta non può essere valorizzata dopo che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per intempestività.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La decorrenza del termine di impugnazione è fissata dalla legge o dal termine indicato dal giudice per il deposito della motivazione; un avviso di deposito inviato "non dovuto" non può spostare tale decorrenza.
  • In presenza di sospensioni legislative dei termini (es. misure COVID), il calcolo dei termini deve tenere conto delle frazioni di periodo sospese e le scadenze vanno ricalcolate di conseguenza.
  • L'errore della cancelleria nel notificare un avviso non dovuto non legittima, di per sé, la proposizione tardiva dell'impugnazione: il difensore ha il dovere di diligenza per verificare la realtà del dies a quo.
  • La restituzione in termine o la rilevazione della prescrizione non sono ammesse quando la tardività dell'impugnazione sia dovuta a errori evitabili del difensore o della cancelleria, salvo casi di forza maggiore non evitabili con diligenza ordinaria.
  • Se un'impugnazione è dichiarata inammissibile per tardività, eventuali conseguenze sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado) non possono essere valorizzate tramite quella impugnazione.

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