Ordinanza n. 1101/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, che aveva accolto il ricorso di primo grado e annullato atti relativi a una procedura selettiva
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 3483/2026, chiedendone incidentalmente la sospensione dell’efficacia. Il testo non espone i singoli motivi d’appello, ma evidenzia che la controversia presenta profili complessi riguardanti la graduazione dei motivi e i limiti della cognizione del giudice. Sono intervenuti nel giudizio cautelare due appellati costituiti; altri controinteressati non si sono costituiti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la complessità della materia, inclusi i profili relativi alla graduazione dei motivi e ai limiti della cognizione giudiziale, imponesse un approfondimento nella decisione definitiva. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, richiamando integralmente le motivazioni di precedenti ordinanze cautelari della Sezione relative a controversie analoghe concernenti sentenze di annullamento della medesima procedura selettiva. La sospensione è stata disposta per mantenere re adhuc integra la situazione e conservare l’assetto definito all’esito della procedura concorsuale fino alla decisione di merito. La causa è stata rinviata a udienza pubblica, da fissarsi con separato decreto presidenziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
È richiamato quale fondamento del rinvio, per esigenze di sinteticità, alle motivazioni di precedenti provvedimenti cautelari della Sezione.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la complessità delle questioni relative alla graduazione dei motivi e ai limiti della cognizione del giudice può giustificare la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado in attesa dell’approfondimento nella decisione definitiva.
- La sospensione cautelare dell’esecutività di una sentenza di annullamento può essere disposta quando sussista il periculum in mora connesso alla necessità di conservare, fino alla decisione di merito, l’assetto definito all’esito di una procedura selettiva.
- Nel giudizio cautelare d’appello, il giudice può richiamare integralmente, per esigenze di sinteticità, le motivazioni di precedenti provvedimenti cautelari riguardanti controversie analoghe, purché il rinvio consenta di individuare le ragioni della decisione.
- La complessità delle vicende controverse e delle questioni giuridiche trattate può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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