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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15631/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per due episodi di furto consumato e un episodio di furto tentato, riconoscendo altresì la continuazione con un precedente reato di ricettazione già giudicato e rideterminando la pena in mesi otto di reclusione come aumento complessivo per i tre reati satellite. Con l'unico motivo di ricorso, l'imputato ha dedotto l'omessa motivazione sul secondo motivo di appello, relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio, nonché il difetto di motivazione sull'entità dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che la Corte di appello aveva effettivamente accolto il motivo relativo al riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. e che, proprio per questo, l'aumento di pena per ciascun reato satellite non richiedeva una motivazione particolarmente approfondita. Ha inoltre rilevato che la pena applicata per i reati oggetto del processo risultava più che dimezzata rispetto a quella inflitta dal Tribunale. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    Il riconoscimento della continuazione comporta che l'aumento di pena per i reati satellite, specie quando il motivo di appello sul punto sia stato accolto, non richiede una motivazione particolarmente intensa, se la pena complessiva risulta già sensibilmente ridotta rispetto a quella originaria.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito accoglie il motivo di appello relativo al riconoscimento della continuazione, l'aumento di pena per i singoli reati satellite non necessita di una motivazione particolarmente articolata, salvo che emergano profili specifici di manifesta illogicità o sproporzione.
  • La doglianza sull'eccessività del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata se la pena finale risulta già sensibilmente ridotta rispetto a quella irrogata in primo grado e la decisione di merito dà conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni del ricalcolo.
  • In sede di legittimità, il difetto di motivazione sull'entità dell'aumento per continuazione non è configurabile quando la censura non si confronta con le ragioni espresse dalla sentenza impugnata e la valutazione sanzionatoria appare coerente con l'accoglimento parziale dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàFurtoRicettazioneImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

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