Cassazione Penale, Ordinanza n. 02519/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione relative al diniego della liberazione anticipata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo in tema di liberazione anticipata. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il diniego del beneficio penitenziario. La Corte rileva però che l'ordinanza impugnata aveva valorizzato due gravi rilievi disciplinari: uno per comportamento prepotente e verbalmente violento verso un operatore di polizia penitenziaria, l'altro per il tentativo di parlare al telefono con un legale durante una telefonata autorizzata ad altro detenuto. Tali elementi sono stati ritenuti indice di mancata adesione all'opera rieducativa e di totale indifferenza rispetto alle regole detentive.
Norme richiamate
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso il diniego della liberazione anticipata, la valutazione del comportamento del detenuto può legittimamente fondarsi su rilievi disciplinari gravi e significativi, se ritenuti espressivi di mancata adesione al percorso rieducativo.
- La censura per violazione di legge o vizio di motivazione è manifestamente infondata quando l'ordinanza di sorveglianza dia conto, in modo non illogico, di condotte incompatibili con la collaborazione al trattamento penitenziario e con il rispetto delle regole detentive.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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