Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 02519/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione relative al diniego della liberazione anticipata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo in tema di liberazione anticipata. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il diniego del beneficio penitenziario. La Corte rileva però che l'ordinanza impugnata aveva valorizzato due gravi rilievi disciplinari: uno per comportamento prepotente e verbalmente violento verso un operatore di polizia penitenziaria, l'altro per il tentativo di parlare al telefono con un legale durante una telefonata autorizzata ad altro detenuto. Tali elementi sono stati ritenuti indice di mancata adesione all'opera rieducativa e di totale indifferenza rispetto alle regole detentive.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso il diniego della liberazione anticipata, la valutazione del comportamento del detenuto può legittimamente fondarsi su rilievi disciplinari gravi e significativi, se ritenuti espressivi di mancata adesione al percorso rieducativo.
  • La censura per violazione di legge o vizio di motivazione è manifestamente infondata quando l'ordinanza di sorveglianza dia conto, in modo non illogico, di condotte incompatibili con la collaborazione al trattamento penitenziario e con il rispetto delle regole detentive.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.