Ordinanza n. 1953/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza semplificata del TAR Lazio, Sez. III, che aveva accolto il ricorso di primo grado relativo a una procedura di gara identificata dal CIG B61198B98C
Esito
Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’amministrazione ha proposto appello, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. La controversia presenta plurime tematiche tecniche concernenti il principio di equivalenza funzionale nell’ambito della procedura di gara. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi d’appello, ma evidenzia la necessità di un approfondimento di merito sulle questioni tecniche e sugli esiti della procedura.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR. Ha ritenuto che le plurime questioni tecniche, valutate alla luce del principio di equivalenza funzionale, richiedano un indefettibile approfondimento nel merito. Ha inoltre considerato che l’esecuzione interinale della sentenza avrebbe prodotto significativi effetti sugli esiti della procedura, suscettibili di ulteriori ribaltamenti all’esito della decisione definitiva. Per preservare la res adhuc integra nelle more del giudizio di merito, ha disposto la sospensione dell’esecutività della sentenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La discussione di merito è stata fissata per il 12 novembre 2026.
Norme richiamate
La norma costituisce il fondamento della domanda cautelare proposta in appello e del potere del Consiglio di Stato di sospendere l’esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In appello, quando le questioni tecniche relative alla conformità o all’equivalenza funzionale delle offerte richiedono un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza di primo grado in attesa della cognizione piena sul merito.
- La sospensione cautelare della sentenza è giustificata quando la sua esecuzione interinale possa incidere significativamente sugli esiti di una procedura di gara e determinare effetti difficilmente reversibili o suscettibili di ulteriori ribaltamenti dopo la decisione di merito.
- La tutela cautelare può essere orientata a preservare la res adhuc integra, evitando che l’esecuzione della pronuncia di primo grado alteri lo stato della procedura prima della definizione delle questioni controverse.
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