Cassazione Penale, Sentenza n. 36738/2024 del 02/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva annullato per mancata necessità cautelare l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria imposto dal GIP. Il ricorrente deduce un unico motivo articolato: vizio di motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa (attribuito a ruolo di "prestanome" nella Marzano Costruzioni S.r.l.). Contesta in particolare l'omissione della sua menzione nella ricostruzione della genesi del sodalizio, l'erronea interpretazione della conversazione con Rosalba Chielli (che secondo lui non dimostrerebbe consapevolezza della fittizietà delle società), la qualificazione delle quote societarie come fittizie e la confusione tra l'attività legittima svolta per delega e una messa a disposizione del sodalizio. Sottolinea inoltre la brevità del periodo in cui fu titolare di quote (acquisite giugno 2018, proposte in vendita agosto 2018).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza d'interesse. Ha motivato che l'interesse ad impugnare è immediato, concreto e attuale e che, all'atto della decisione, il ricorrente non era più sottoposto ad alcuna misura coercitiva: pertanto la pronuncia del Tribunale non gli arreca un pregiudizio processuale che possa essere rimosso dall'accoglimento del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il giudice del dibattimento mantiene autonomia nella valutazione della prova e che l'annullamento cautelare non vincola i giudici successivi. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La decisione del Tribunale di Napoli è stata adottata nell'ambito delle funzioni cautelari previste da tale disposizione (decisione sul riesame della misura cautelare).
art. 627 cod. proc. pen., comma 3
Richiamato per affermare che l'eventuale vincolo di una precedente decisione cautelare riguarda il giudice di rinvio; il giudice del dibattimento conserva autonomia nell'apprezzamento della prova.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U., n. 6624/2011 e altre pronunce richiamate)
Principio consolidato secondo cui l'interesse a impugnare richiede utilità concreta e attualità; l'annullamento di una misura cautelare per carenza di esigenze cautelari non crea automaticamente un interesse dell'indagato a proporre gravame se non ne deriva un vantaggio processuale attuale.
Massime di principio
- L'interesse a impugnare una decisione cautelare richiede che l'impugnazione possa produrre un vantaggio concreto, immediato e attuale: una mera censura di correttezza giuridica non è sufficiente.
- Se al momento della decisione il soggetto non è più sottoposto a misure coercitive, il ricorso per cassazione contro l'annullamento della misura è spesso inammissibile per carenza d'interesse.
- Per conservare l'interesse all'impugnazione è utile dimostrare effetti processuali o extras processuali concreti e attuali (es. persistenza di altra misura, procedimento disciplinare, ricadute su procedimenti civili o amministrativi, diritto al risarcimento per ingiusta detenzione già sofferto).
- Il giudizio sulla gravità degli indizi in sede cautelare non vincola il giudice del dibattimento, il quale può sempre svolgere una valutazione autonoma e indipendente della prova.
- In situazioni simili conviene documentare specificamente quale pregiudizio concreto deriverebbe dall'annullamento o dalla conferma della misura (ad es. misure ancora in corso, blocco di diritti, rischio di provvedimenti disciplinari), al fine di superare il requisito dell'interesse all'impugnazione.
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