Cassazione Civile, Ordinanza n. 02909/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (espropriato)
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma nella causa di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione promossa contro il Ministero della difesa. La censura verteva sulla violazione e falsa applicazione della disciplina espropriativa: secondo la ricorrente, il procedimento che aveva condotto alla stima era stato svolto secondo la legge n. 865 del 1971 e non secondo la legge n. 2359 del 1865; da ciò derivava che la controversia sull’opposizione alla stima rientrava nella competenza in unico grado della Corte d’appello, ai sensi della normativa applicabile. Il ricorso si fondava sull’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per errata individuazione del regime normativo e, conseguentemente, del giudice competente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’istanza di regolamento di competenza, ritenendo fondata la censura. Ha rilevato che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, l’ente espropriante aveva seguito l’iter previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865; pertanto, il giudizio di opposizione alla stima non era sottratto alla competenza in unico grado della Corte d’appello di Roma. È stata quindi dichiarata competente la Corte d’appello di Roma. Le spese sono state rinviate al giudice di merito all’esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto nella individuazione della disciplina espropriativa e del giudice competente.
La Corte ha ritenuto che il procedimento espropriativo fosse stato svolto secondo questa legge, con conseguente competenza della Corte d’appello nel giudizio di opposizione alla stima.
legge 2359/1865
La Corte d’appello l’aveva erroneamente ritenuta applicabile; la Cassazione ha escluso che fosse la legge seguita nel caso concreto.
legge 327/2001
Richiamata nel motivo di ricorso come parte della disciplina asseritamente violata, ma il testo non esplicita un autonomo ruolo decisivo della norma nella motivazione.
Massime di principio
- Nelle controversie di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, la competenza del giudice dipende dal regime normativo concretamente seguito nel procedimento ablatorio.
- Se il procedimento espropriativo è stato eseguito secondo la legge n. 865 del 1971, l’opposizione alla stima non esula dalla competenza in unico grado della Corte d’appello.
- L’erronea qualificazione della disciplina applicabile al procedimento espropriativo comporta un vizio di diritto idoneo a fondare il regolamento di competenza.
- Quando la Corte di cassazione accoglie il regolamento di competenza, può dichiarare direttamente il giudice competente senza rinvio sul merito, rinviando al giudice di merito solo la regolazione delle spese.
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