Cassazione Civile, Ordinanza n. 08538/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La lite riguarda la riliquidazione di un trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, gestito oggi dall'INPS subentrato all'Enpals. Il pensionato aveva ottenuto in primo grado il ricalcolo della pensione senza applicazione, sulla cd. quota B, del massimale di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che tale massimale non operasse più per la quota B. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che il massimale pensionabile continui invece ad applicarsi anche al calcolo della quota B. Il controricorrente ha resistito eccependo inoltre giudicato interno su un punto relativo al computo dei contributi giornalieri, e ha difeso l'interpretazione favorevole al pensionato anche con rilievi di legittimità costituzionale e di coerenza con la legge delega n. 335/1995.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di giudicato interno, ritenendo che l'impugnazione investisse radicalmente il tema del computo della quota B e quindi impedisse la formazione del giudicato sul punto. Ha quindi accolto il motivo dell'INPS, ribadendo l'orientamento consolidato secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non deve essere considerata la parte di retribuzione giornaliera eccedente il limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, non essendo tale limite stato espressamente abrogato né essendo incompatibile con la disciplina successiva. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale prospettata dal controricorrente. La sentenza della Corte d'appello di Roma è stata dunque cassata con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971
il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile continua a operare anche nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, e non va disapplicato per effetto della normativa successiva.
non introduce una disciplina incompatibile con il limite di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, che quindi resta vigente.
art. 13, lettere a) e b), d.lgs. n. 503/1992
distinguono la quota A, relativa alle anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993, dalla quota B, relativa alle anzianità contributive acquisite da tale data in poi.
art. 2, comma 22, lett. a) e d), l. n. 335/1995
la legge delega non ha imposto l'equiparazione tra massimale contributivo e massimale pensionabile; ha solo dettato criteri di riequilibrio e di armonizzazione, salvaguardando le discipline speciali con peculiari caratteristiche professionali.
art. 76 Cost.
la questione di legittimità costituzionale prospettata per asserito contrasto con la legge delega è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 38 Cost.
la soluzione adottata è considerata compatibile con i principi di adeguatezza e proporzionalità della tutela previdenziale, non richiedendosi una necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato quale vizio di ricorso per dedurre la violazione di legge nella ricostruzione del regime della quota B.
art. 380 bis 1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la decisione in camera di consiglio con deposito dell'ordinanza entro il termine previsto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni della sentenza, ma sull'unità minima di decisione costituita dal fatto giuridicamente qualificato e dal relativo effetto; se l'impugnazione investe anche solo uno degli elementi di tale sequenza minima, il relativo punto resta sub iudice.
- In tema di pensioni dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B va applicato il massimale di retribuzione giornaliera previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, ove non risulti una espressa abrogazione o una incompatibilità con la normativa successiva.
- La legge delega in materia previdenziale non impone una corrispondenza rigorosa e meccanica tra contribuzione versata e prestazione pensionistica; è sufficiente che il sistema conservi una proporzionalità complessiva e non comprometta le finalità costituzionali di adeguatezza della tutela previdenziale.
- Le discipline previdenziali speciali possono essere conservate dal legislatore delegato quando siano giustificate da peculiari caratteristiche professionali o lavorative del settore interessato, purché l'armonizzazione complessiva del sistema ne rispetti la razionalità e l'equilibrio.
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