Cassazione Penale, Ordinanza n. 00426/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 febbraio 2024. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato rispetto del termine di 40 giorni per la notifica dell'avviso di citazione in appello all'imputato, notificato presso il difensore il 19 gennaio 2024 per l'udienza dell'8 febbraio 2024, nonché l'omessa motivazione della Corte di appello su tale eccezione, già sottoposta con memoria. La censura era fondata sull'applicabilità del nuovo termine previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione fosse ormai superata dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 27 giugno 2024, la quale ha chiarito che la disciplina dell'art. 601, comma 3, c.p.p., che stabilisce il termine di quaranta giorni a comparire nel giudizio di appello, si applica agli atti di impugnazione proposti dal 1 luglio 2024. Nel caso concreto, invece, l'appello risultava proposto prima di tale data, poiché il decreto di citazione in appello era del 28 novembre 2023. Conseguentemente, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con esclusione però del versamento alla Cassa delle ammende per difetto di colpa.
Norme richiamate
Il termine di quaranta giorni a comparire nel giudizio di appello, introdotto dalla riforma, si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 1 luglio 2024.
art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La disposizione ha introdotto la disciplina del nuovo termine a comparire nel giudizio di appello.
Massime di principio
- Il termine di quaranta giorni a comparire nel giudizio di appello introdotto dalla riforma processuale non ha applicazione retroattiva agli atti di impugnazione già proposti prima del 1 luglio 2024.
- Quando il motivo di ricorso si fonda su una disciplina processuale non applicabile ratione temporis, la censura è inammissibile perché superata dall'interpretazione nomofilattica delle Sezioni Unite.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; il versamento alla Cassa delle ammende può essere escluso in difetto di profili di colpa.
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