Cassazione Penale, Ordinanza n. 28393/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era generico, di fatto riproduttivo delle doglianze già esaminate in appello e comunque versato in fatto, con motivazione della Corte territoriale ritenuta congrua e immune da manifesta illogicità. In applicazione dell'esito processuale, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 2, c.p. e vizio di motivazione. Il ricorso riproponeva censure già formulate in appello, sostenendo in sostanza la configurabilità della continuazione tra più episodi di resistenza a pubblico ufficiale e contestando la valutazione della Corte territoriale sull'assenza di un unico disegno criminoso. La sentenza impugnata aveva invece ritenuto che i singoli episodi fossero reazioni occasionali all'intervento, peraltro legittimo, della polizia penitenziaria all'interno della cella del ricorrente, escludendo che fossero frutto di una originaria ideazione unitaria.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per riproporre censure già valutate nei precedenti gradi quando il motivo si risolva in una critica generica e di merito.
Per la continuazione è necessario un unico disegno criminoso, non coincidente con una mera scelta di vita criminosa o con la ripetizione di condotte analoghe.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando riproduce, senza reali argomenti di diritto, le stesse doglianze già vagliate dal giudice d'appello e si risolve in una critica di merito alla ricostruzione dei fatti.
- Ai fini della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p., non basta la reiterazione di condotte criminose o la loro contiguità spazio-temporale: occorre che le singole violazioni siano state programmate, almeno nelle loro caratteristiche essenziali, fin dall'inizio, come parti di un unico disegno.
- L'unicità del disegno criminoso deve risultare da un programma deliberato per conseguire un determinato fine; essa è esclusa quando la successione degli episodi evidenzi l'occasionalità di almeno uno di essi.
- Se la motivazione del giudice di merito esclude la continuazione qualificando i fatti come reazioni estemporanee a un intervento legittimo, la censura che mira solo a una diversa lettura del fatto è inammissibile in cassazione.
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