Cassazione Penale, Ordinanza n. 13433/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo ha condannato anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la condanna per detenzione di materiale esplosivo e ricettazione. L'unico motivo deduceva vizi motivazionali sulla qualificazione del materiale sequestrato: secondo la difesa, il materiale non sarebbe stato un "esplosivo" in senso tecnico, ma una mera "materia esplodente", con conseguente diversa rilevanza penale e possibile sussunzione nella contravvenzione di cui all'art. 678 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto però che il ricorso non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché i giudici di merito avevano già spiegato, con richiamo agli accertamenti tecnici e alle modalità di custodia, perché il materiale dovesse qualificarsi come esplosivo micidiale.
Norme richiamate
La contravvenzione riguarda la detenzione di "materie esplodenti"; la Corte richiama il criterio distintivo rispetto agli "esplosivi", riservando a questi ultimi la disciplina più grave quando il materiale presenti elevata potenzialità micidiale e capacità distruttiva.
art. 10 della legge n. 497 del 1974
È richiamato come norma che sanziona l'illegale detenzione di esplosivi, distinta dalla fattispecie di cui all'art. 678 c.p. per la diversa natura del materiale detenuto.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione del materiale esplodente o esplosivo, occorre distinguere tra sostanze prive di potenzialità micidiale, riconducibili alle "materie esplodenti", e sostanze dotate di elevata potenzialità distruttiva, da considerare "esplosivi".
- Quando la sentenza di merito motiva la qualificazione del materiale sulla base di accertamenti tecnici e delle concrete modalità di custodia, il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con tale ratio decidendi; la mera riproposizione di una diversa lettura del materiale è insufficiente.
- Il ricorso è inammissibile se si limita a contestare in astratto la qualificazione giuridica del fatto senza incidere sulle argomentazioni decisive poste a fondamento della decisione impugnata.
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