Cassazione Penale, Sentenza n. 21946/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nel processo penale contro Raffaele Dotolo, Antonio Dotolo e Alberto Buonopane la difesa aveva eccepito l'incompetenza territoriale con riferimento al capo 2) (reato commesso a Mirabella Eclano) mentre il Tribunale di Foggia si riteneva competente in ragione della continuità tra i fatti (capo 1) e capo 2)) e, nonostante la propria affermazione di competenza, aveva rimesso la questione alla Corte ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p.. La contestazione verteva sull'assenza, nel capo di imputazione, degli elementi utili a configurare la continuazione e sulla estemporaneità del fatto contestato al capo 2).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'ordinanza di rinvio pregiudiziale. Motivo essenziale: il giudice rimettente non ha svolto la necessaria delibazione preliminare della non manifesta infondatezza dell'eccezione né ha argomentato in modo adeguato le ragioni a sostegno della prospettazione alternativa avanzata dalla difesa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice che ritenendosi competente decide però di rimettere la questione deve motivare entrambi i lati della questione (le ragioni della propria competenza e le ragioni che possono giustificare una diversa attribuzione di competenza), dimostrando la "serietà" della questione. Nel caso di specie il rimettente si è limitato a ribadire la propria convinzione di competenza senza analizzare le argomentazioni contrarie, rendendo il rinvio inammissibile.
Norme richiamate
introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Consente al giudice di merito, se pur ritenendosi competente o rilevando la questione d'ufficio, di rimettere alla Corte la decisione sulla competenza territoriale; il rinvio è ammissibile solo se il giudice ha preliminarmente valutato la non manifesta infondatezza delle argomentazioni contrarie e motivato dettagliatamente le ragioni che rendono la questione di "certa serietà"
art. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato quale criterio (congiuntamente all'art. 16) per la determinazione della competenza quando è rilevante la maggiore gravità del reato in caso di continuazione; utilizzato dal Tribunale per sostenere la propria competenza in base alla maggiore gravità del capo 1)
art. 16, comma 1 cod. proc. pen.
Norma sulla competenza per materia/gravità che, combinata con l'art. 12, è stata invocata dal Tribunale per spostare la competenza verso il giudice con reato più grave in caso di continuazione
Richiamato a proposito dell'ipotesi in cui il giudice ritenuto competente sia lo stesso che ha trasmesso gli atti per competenza: in tal caso occorre sollevare conflitto di competenza
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 4, comma 1
Ha introdotto l'art. 24-bis c.p.p.; la ratio normativa è quella di responsabilizzare il giudice di merito e prevenire usi strumentali del rinvio assicurando la ragionevole durata del processo
Massime di principio
- Il giudice che ritenga di rimettere la questione di competenza alla Corte ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p. deve preliminarmente valutare e motivare la non manifesta infondatezza delle argomentazioni contrarie: il rinvio non è ammesso come automatismo in presenza di una semplice eccezione.
- Se il giudice ritiene di essere incompetente deve pronunciare sentenza di incompetenza e trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente; solo in casi motivati e "serî" può, pur ritenendosi competente, rimettere la questione alla Corte quando l'alternativa prospettata appaia dotata di fondamento argomentativo.
- La "serietà" della questione è requisito chiave: il rimettente deve esplicitare le ragioni che sostengono la propria soluzione e quelle che, pur non condivise, potrebbero mettere in discussione tale soluzione fino a giustificare una pronuncia diversa in sede di legittimità.
- Le eccezioni di incompetenza tempestivamente sollevate dalle parti impongono al giudice una più accurata motivazione; una motivazione lacunosa o meramente rituale espone il rinvio a dichiarazione di inammissibilità.
- Per valutare la competenza territoriale in presenza di più fatti è necessario accertare adeguatamente la sussistenza della continuazione e la maggiore gravità, con esplicita analisi degli elementi fattuali e giuridici posti a fondamento di tale ricostruzione.
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