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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21946/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nel processo penale contro Raffaele Dotolo, Antonio Dotolo e Alberto Buonopane la difesa aveva eccepito l'incompetenza territoriale con riferimento al capo 2) (reato commesso a Mirabella Eclano) mentre il Tribunale di Foggia si riteneva competente in ragione della continuità tra i fatti (capo 1) e capo 2)) e, nonostante la propria affermazione di competenza, aveva rimesso la questione alla Corte ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p.. La contestazione verteva sull'assenza, nel capo di imputazione, degli elementi utili a configurare la continuazione e sulla estemporaneità del fatto contestato al capo 2).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'ordinanza di rinvio pregiudiziale. Motivo essenziale: il giudice rimettente non ha svolto la necessaria delibazione preliminare della non manifesta infondatezza dell'eccezione né ha argomentato in modo adeguato le ragioni a sostegno della prospettazione alternativa avanzata dalla difesa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice che ritenendosi competente decide però di rimettere la questione deve motivare entrambi i lati della questione (le ragioni della propria competenza e le ragioni che possono giustificare una diversa attribuzione di competenza), dimostrando la "serietà" della questione. Nel caso di specie il rimettente si è limitato a ribadire la propria convinzione di competenza senza analizzare le argomentazioni contrarie, rendendo il rinvio inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 24-bis cod. proc. pen.

    introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Consente al giudice di merito, se pur ritenendosi competente o rilevando la questione d'ufficio, di rimettere alla Corte la decisione sulla competenza territoriale; il rinvio è ammissibile solo se il giudice ha preliminarmente valutato la non manifesta infondatezza delle argomentazioni contrarie e motivato dettagliatamente le ragioni che rendono la questione di "certa serietà"

  • art. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato quale criterio (congiuntamente all'art. 16) per la determinazione della competenza quando è rilevante la maggiore gravità del reato in caso di continuazione; utilizzato dal Tribunale per sostenere la propria competenza in base alla maggiore gravità del capo 1)

  • art. 16, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma sulla competenza per materia/gravità che, combinata con l'art. 12, è stata invocata dal Tribunale per spostare la competenza verso il giudice con reato più grave in caso di continuazione

  • art. 30 cod. proc. pen.

    Richiamato a proposito dell'ipotesi in cui il giudice ritenuto competente sia lo stesso che ha trasmesso gli atti per competenza: in tal caso occorre sollevare conflitto di competenza

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 4, comma 1

    Ha introdotto l'art. 24-bis c.p.p.; la ratio normativa è quella di responsabilizzare il giudice di merito e prevenire usi strumentali del rinvio assicurando la ragionevole durata del processo

Massime di principio

  • Il giudice che ritenga di rimettere la questione di competenza alla Corte ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p. deve preliminarmente valutare e motivare la non manifesta infondatezza delle argomentazioni contrarie: il rinvio non è ammesso come automatismo in presenza di una semplice eccezione.
  • Se il giudice ritiene di essere incompetente deve pronunciare sentenza di incompetenza e trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente; solo in casi motivati e "serî" può, pur ritenendosi competente, rimettere la questione alla Corte quando l'alternativa prospettata appaia dotata di fondamento argomentativo.
  • La "serietà" della questione è requisito chiave: il rimettente deve esplicitare le ragioni che sostengono la propria soluzione e quelle che, pur non condivise, potrebbero mettere in discussione tale soluzione fino a giustificare una pronuncia diversa in sede di legittimità.
  • Le eccezioni di incompetenza tempestivamente sollevate dalle parti impongono al giudice una più accurata motivazione; una motivazione lacunosa o meramente rituale espone il rinvio a dichiarazione di inammissibilità.
  • Per valutare la competenza territoriale in presenza di più fatti è necessario accertare adeguatamente la sussistenza della continuazione e la maggiore gravità, con esplicita analisi degli elementi fattuali e giuridici posti a fondamento di tale ricostruzione.

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