Cassazione Penale, Ordinanza n. 04209/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato per cassazione la sentenza del GIP del Tribunale di Milano che aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti per il reato di rapina aggravata. Con unico atto hanno contestato la congruità della pena da loro stessi concordata. La Corte rileva che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché le doglianze riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio e non denunciavano una pena illegale, i motivi erano non consentiti e quindi inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure sul trattamento sanzionatorio, in presenza di una pena non illegale, non rientrano tra i motivi di ricorso consentiti avverso la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
ex art. 444 cod. proc. pen.
norma applicata dal GIP per recepire la pena concordata tra le parti nel patteggiamento
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per specifici motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
i motivi di ricorso non consentiti dalla legge determinano l'inammissibilità del ricorso
legge n. 103 del 23 giugno 2017
introdotto dall’art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017
ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso il patteggiamento
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- Le censure che investono il mero trattamento sanzionatorio non sono deducibili in cassazione contro il patteggiamento quando la pena applicata non sia illegale.
- L'inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti dalla legge comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ne ricorrano i presupposti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
- Nel procedimento di patteggiamento, il sindacato di legittimità non può essere trasformato in una rivalutazione della congruità della pena concordata tra le parti.
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