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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05832/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il secondo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, deducendo l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato i motivi dell'allontanamento e il successivo rientro spontaneo presso il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata aveva escluso correttamente la particolare tenuità del fatto sulla base dei precedenti penali della stessa indole, letti come indice di insofferenza dell'imputato al rispetto delle regole di vita associata. Ha reputato manifestamente infondato anche il secondo motivo perché la Corte territoriale aveva già motivato in modo adeguato sull'intensità del dolo e sulla gravità della condotta, ritenendo irrilevanti sia i motivi dell'allontanamento sia il rientro spontaneo dell'imputato. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    L'attenuante speciale richiede una valutazione della minore gravità della condotta; nel caso concreto è stata esclusa per l'intensità del dolo e la gravità del fatto, con irrilevanza dei motivi dell'allontanamento e del rientro spontaneo.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando i precedenti penali della stessa indole evidenziano una persistente insofferenza al rispetto delle regole di convivenza, e la motivazione sul punto è sindacabile solo se viziata, non quando sia congrua e immune da errori.

Massime di principio

  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito valorizza precedenti penali della stessa indole come indice sintomatico di non occasionalità della condotta e di scarsa aderenza dell'agente alle regole di convivenza.
  • La doglianza sulla mancata applicazione dell'attenuante speciale per evasione non può limitarsi a richiamare il rientro spontaneo o le ragioni dell'allontanamento, se la sentenza di merito ha già motivato sulla base dell'intensità del dolo e della gravità concreta del fatto.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si risolva in una mera riproposizione di censure già esaminate e motivate in modo congruo dalla Corte territoriale, senza evidenziare reali vizi di violazione di legge o di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasioneReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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