Cassazione Penale, Sentenza n. 48068/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego di retrodatazione dei termini di custodia cautelare relativo alla seconda ordinanza del 9/04/2022, contestando che le condotte associative fossero state frazionate artificiosamente: Iodice sostiene che si tratti di un'unica partecipazione continuativa al clan camorristico "Moccia" e che, perciò, la custodia cautelare più recente dovesse essere retrodatata alla data del primo provvedimento (12/02/2019), evitando una dilatazione complessiva dei termini cautelari.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Motivazione: la seconda ordinanza riguarda un reato associativo la cui consumazione è iniziata nel gennaio 2012 ma si è protratta fino al 2019, dunque in parte successiva all'emissione della prima ordinanza del 12/02/2019; manca pertanto il requisito dell'anteriorità dei fatti necessario per la retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. La Corte richiama giurisprudenza consolidata che esclude la retrodatazione quando la partecipazione al sodalizio si estende oltre la prima ordinanza e ribadisce i limiti procedurali per sollevare la questione in sede di riesame. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e la cancelleria è incaricata degli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La norma consente la retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare solo se il fatto oggetto della seconda ordinanza sia anteriore all'emissione della prima; non opera quando la condotta associativa si è protratta anche dopo la prima ordinanza
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni esecutive/organizzative cui la cancelleria deve provvedere in seguito alla decisione, citate per l'adempimento formale successivo alla sentenza
Cass. Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Rv. 274511
Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Rv. 274511
Principio secondo cui non è applicabile la retrodatazione quando il provvedimento successivo riguarda un reato associativo la cui partecipazione si è protratta dopo l'emissione della prima ordinanza
Cass. Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Rv. 253549
Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Rv. 253549
Precisazione sulle condizioni per proporre la questione della retrodatazione in sede di riesame: occorrono (a) che il termine sia interamente scaduto per effetto della retrodatazione al momento del secondo provvedimento e (b) che dall'ordinanza applicativa risultino tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva
Massime di principio
- La retrodatazione dei termini di custodia cautelare richiede che i fatti oggetto del secondo provvedimento siano anteriori alla data di emissione del primo provvedimento; se la condotta si è protratta oltre il primo titolo, la retrodatazione non è ammissibile
- Nei reati associativi la stessa adesione al sodalizio può essere contestata in più periodi, ma la diversa delimitazione temporale rende i provvedimenti autonomi rispetto alla retrodatazione
- Per ottenere la retrodatazione in sede di riesame è necessario dimostrare sia che il termine sarebbe già scaduto con la retrodatazione sia che dall'ordinanza applicativa emergano tutti gli elementi che giustificano il successivo provvedimento (rispetto ai requisiti indicati dalla giurisprudenza)
- Se si sospetta un frazionamento artificioso delle misure cautelari volto ad allungare la durata della custodia, occorre raccogliere e documentare elementi che attestino l'unitarietà temporale e fattuale della condotta già all'epoca del primo provvedimento, e sollevare la questione nelle forme e nei termini previsti dalla giurisprudenza
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