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Sentenza

Sentenza n. 3950/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’annullamento dei provvedimenti nazionali e della Regione Piemonte in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Giustizia amministrativa202301217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti nazionali e regionali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato i provvedimenti nazionali e della Regione Piemonte relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Nel corso del giudizio ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere effettuato il pagamento in favore della Regione Piemonte di una somma pari al 25 per cento dell'importo previsto e sostenendo che, per effetto di tale pagamento, l'obbligazione relativa al payback per gli anni 2015-2018 fosse estinta.

La decisione

Il Tribunale non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché agli atti risultava soltanto la copia del bonifico effettuato in favore della Regione Piemonte e non anche l'atto regionale di accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto. Tuttavia, considerando quanto rappresentato dalla ricorrente e le peculiarità della vicenda, ha ritenuto ragionevolmente desumibile la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti, con contributo unificato posto a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito determina l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando non siano integralmente documentati tutti gli atti amministrativi conseguenti alla condotta del ricorrente, purché tale carenza possa essere ragionevolmente desunta dagli elementi acquisiti e dalle peculiarità della vicenda.
  • Il pagamento da parte dell'operatore economico di una quota dell'importo richiesto a titolo di payback può fondare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito quando, secondo la valutazione del giudice, la condotta processuale e la documentazione prodotta rendano non più attuale l'interesse alla prosecuzione del giudizio; tale situazione non equivale necessariamente alla cessazione della materia del contendere se manca la prova formale dell'integrale definizione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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