Cassazione Penale, Sentenza n. 47786/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo di doglianza: mancata, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli. Si contestava in particolare l'uso da parte della Corte d'appello di argomentazioni relative alla vicenda indicata come "sub C)" (per la quale vi era stata assoluzione), la mancata valutazione delle spiegazioni fornite dall'imputato circa il mancato intervento alla visita della Guardia di Finanza, l'omessa considerazione delle modalità del sopralluogo dei delegati dei fornitori e della provenienza della merce (presa in considerazione la fusione/assorbimento tra imprese familiari), l'assenza di verifica puntuale sui 197 capi di abbigliamento e la mancata valutazione degli elementi prodotti dal consulente tecnico della difesa e del curatore in ordine all'atipicità del fallimento (richiesta di fallimento da parte della stessa società, saldo attivo, assenza di debiti con Equitalia, chiusura con concordato, assenza di condotte penalmente rilevanti).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorso denunciava congiuntamente e indistintamente tutti i vizi della motivazione senza indicare in quale parte la motivazione mancasse, fosse contraddittoria o manifestamente illogica, con violazione dei requisiti di specificità previsti dall'art. 606 c.p.p.; inoltre la Corte ha ritenuto legittimo l'impiego da parte del giudice di merito di elementi riferiti anche a fatti assolti in parte quando rilevanti per la valutazione complessiva, ha ritenuto le spiegazioni alternative del ricorrente non decisive e ha considerato non dirimente l'omessa risposta a singole doglianze prospettate se queste non incidono sulla compattezza logica del giudizio. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. come modificato dalla L. 23/06/2017 n.103).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiesta di specificità del motivo di cassazione quando si deducano vizi della motivazione: il ricorrente deve indicare separatamente in quali parti la motivazione manca, è contraddittoria o manifestamente illogica; la violazione di tale obbligo rende il ricorso aspecifico e inammissibile.
art. 616 c.p.p. (modificato dalla L. 23/06/2017, n.103)
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, valutando la colpa processuale nella determinazione della somma equitativa.
Legge 23/06/2017, n.103 (modifica art. 616 c.p.p.)
Norma che ha introdotto la misura sanzionatoria pecuniaria a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile, consentendo al giudice di liquidare una somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione il motivo deve essere specifico: non è consentito aggregare indistintamente i vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità); ciascun profilo va indicato separatamente e con riferimenti puntuali alla decisione impugnata.
- La Corte di legittimità può utilizzare parti di accertamento comunque emerse nel giudizio di merito anche se riferite a profili per i quali vi è stata assoluzione, quando tali elementi siano pertinenti alla ricostruzione complessiva e non contraddicono l'assoluzione su punti specifici.
- L'omessa risposta a singole doglianze della difesa non determina automaticamente l'annullamento della sentenza: è decisivo verificare se le omissioni incidono sulla compattezza logica dell'impianto motivazionale e sulla decisività degli elementi omessi.
- Nelle vicende di bancarotta la mera circostanza che il fallimento abbia elementi atipici (richiesta della stessa società, saldi attivi, concordato) non esclude automaticamente la rilevanza di condotte distrattive o di travaso di beni; occorre dimostrare che tali circostanze escludano causalità o rilevanza penale.
- Rischio sanzionatorio per ricorsi inammissibili: valutare attentamente la struttura del motivo e fornire chiarimenti puntuali e documentati per evitare condanne a spese e somme alla Cassa delle ammende.
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