Cassazione Penale, Sentenza n. 35466/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 03/01/2022 del Tribunale di Torino che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. in relazione a quattro delitti di riciclaggio. La ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., la violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari nonché sull'adeguatezza della misura carceraria.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la misura cautelare in carcere era stata sostituita con gli arresti domiciliari a seguito dell'interrogatorio del 24/03/2022 e la difesa ha rinunciato all'impugnazione mediante PEC dell'8/06/2022. Poiché la sopravvenuta mancanza di interesse deriva da causa non imputabile alla ricorrente, non è stata disposta condanna al pagamento delle spese del procedimento né versamento alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Gli specifici motivi di cassazione invocati dalla ricorrente erano fondati sulle lettere b) (violazione di norme su misura cautelare) ed e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) dell'art. 606 c.p.p.; la Corte ha però ritenuto la questione superata dalla sopravvenuta carenza di interesse.
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione ai presupposti per l'applicazione della custodia cautelare; la Cassazione ha preso atto delle censure ma ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto venir meno dell'interesse.
Norma sulla motivazione dell'adozione della misura cautelare; la ricorrente lamentava insufficiente motivazione in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura, ma la sostituzione della misura ha reso il ricorso privo di interesse.
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene sostituita con una misura meno afflittiva prima della decisione di cassazione, il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia all'impugnazione comunicata dal difensore (anche tramite PEC) è efficace e può determinare l'inammissibilità del ricorso quando elimina l'interesse a proseguire.
- La sopravvenuta soppressione dell'interesse non imputabile al ricorrente (cioè dovuta a eventi esterni o a provvedimenti che favoriscono il ricorrente) esclude, in linea generale, la condanna alle spese processuali e il pagamento alla cassa delle ammende.
- Prima di proporre o proseguire un ricorso cautelare è fondamentale verificare lo status attuale della misura cautelare: un mutamento intervenuto nel frattempo può rendere il ricorso privo di oggetto.
- Se permane un interesse pubblico o la tutela di diritti di terzi che non venga meno con la sostituzione della misura, l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse potrebbe non operare; va quindi valutata la concreta incidenza del cambiamento della misura sul possibile accoglimento del ricorso.
- Le censure sostanziali (violazione di norme, carenza di motivazione) restano rilevabili solo se il ricorso è ancora attuale; altrimenti la Corte può limitarsi a dichiararne l'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35307/2022 del 22/09/2022
- Sentenza penale · 22 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35308/2022 del 22/09/2022
- Sentenza penale · 22 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35309/2022 del 22/09/2022
- Sentenza penale · 22 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35314/2022 del 22/09/2022
- Sentenza penale · 22 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35315/2022 del 22/09/2022
- Sentenza penale · 22 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35318/2022 del 22/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →