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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18744/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi, proposti con atto unico nell'interesse di due imputati, investivano la sentenza della Corte di appello che aveva confermato una condanna per estorsione consumata, contestata in concorso e con aggravanti. Con il primo motivo si denunciavano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alle dichiarazioni della persona offesa e alla sua credibilità, sostenendo che la ricostruzione del fatto fosse erronea. Con il secondo motivo si lamentavano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla richiesta di derubricazione del fatto, prospettando che la condotta dovesse essere qualificata diversamente, anche come tentata estorsione, oltre che evocando violazione di domicilio e minacce aggravate. Con il terzo motivo si contestava l'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., in particolare la pluralità di persone riunite e l'uso delle armi, deducendo che l'assoluzione di alcuni coimputati escludesse la prima aggravante e che la disponibilità dell'arma non fosse adeguatamente provata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente reiterativo di doglianze già proposte in appello e disattese con motivazione logica; ha ritenuto il secondo motivo anch'esso reiterativo e diretto a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, osservando che la sentenza impugnata aveva qualificato il fatto come estorsione consumata; ha infine dichiarato manifestamente infondato il terzo motivo, rilevando che la presenza materiale di altri soggetti nell'episodio violento e minaccioso non era esclusa dall'assoluzione di costoro per difetto di prova dell'adesione al fine estorsivo, e che l'uso dell'arma risultava riferito in modo convergente dalla persona offesa e da un teste, con valutazione di attendibilità non sindacabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato nel tentativo di derubricazione del fatto; il ricorso mirava a incidere sulla qualificazione giuridica e sulla configurabilità del concorso/continuazione, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 110 c.p.

    richiamato in relazione alla contestazione in concorso; la Corte non modifica l'impostazione fattuale e giuridica confermata nei gradi di merito.

  • art. 629, primo e secondo comma, c.p.

    norma di riferimento della contestazione di estorsione, ritenuta consumata dalla sentenza impugnata e non derubricabile in tentativo.

  • art. 628, terzo comma, n. 1, c.p.

    richiamato per le aggravanti contestate, in particolare più persone riunite e uso delle armi; la Corte ritiene le doglianze manifestamente infondate.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente esente da vizi.
  • La doglianza che mira a ottenere una diversa lettura delle prove, in particolare della credibilità della persona offesa, è inammissibile se risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • La derubricazione del fatto da estorsione consumata a tentata estorsione non è ammessa quando la ricostruzione fattuale accertata in appello integra già tutti gli elementi dell'evento consumativo.
  • Ai fini dell'aggravante della pluralità di persone riunite, non è decisiva l'assoluzione di alcuni partecipi per mancanza della prova dell'adesione al fine estorsivo, ove sia accertata la loro presenza e partecipazione materiale all'azione violenta o minacciosa.
  • La censura sull'aggravante dell'uso delle armi è infondata se il possesso o l'impiego dell'arma risulti da concordi dichiarazioni attendibili, la cui valutazione non può essere rivalutata in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

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