Cassazione Penale, Ordinanza n. 08497/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; dall'altro contestava la dosimetria della pena, in particolare gli aumenti applicati in ragione della continuazione per il reato satellite di lesioni personali cagionate a uno degli operanti. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi aspecifici e comunque manifestamente infondati, osservando che il ricorso mirava in sostanza a ottenere una diversa lettura dei fatti e delle risultanze probatorie, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la valutazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. era sorretta da motivazione adeguata e non illogica, poiché la condotta era stata ritenuta ostativa per la reiterazione pervicace delle resistenze poste in essere contro due pubblici ufficiali e per la gravità delle condotte, che avevano causato lesioni personali a uno degli operanti. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla pena, rilevando che la pena base era stata fissata nel minimo edittale e che l'aumento per la continuazione era di entità esigua; in tale situazione il giudice di merito non è tenuto a una motivazione specifica e dettagliata sull'incremento sanzionatorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indica il delitto oggetto della conferma di condanna in appello, ossia la resistenza a pubblico ufficiale.
La particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in ragione della reiterazione delle condotte e della gravità dell'offesa, con lesioni personali a uno degli operanti.
Richiamato per l'aumento della pena in ragione del reato continuato.
Richiamato per affermare che, in presenza di aumenti sanzionatori di esigua entità nel reato continuato, non occorre una motivazione specifica e dettagliata sul quantum dell'aumento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una diversa valutazione degli elementi di fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta presenti reiterazione pervicace e determini un'offesa non lieve, come nel caso in cui la resistenza sia posta in essere contro più pubblici ufficiali e causi lesioni personali a uno di essi.
- In tema di reato continuato, quando l'aumento per i reati satellite è di esigua entità e la pena base è già fissata nel minimo edittale, il giudice di merito non è tenuto a una motivazione analitica e specifica sull'entità dell'incremento sanzionatorio.
- La legittimità della motivazione va apprezzata con riguardo alla sua adeguatezza e non illogicità; una motivazione di merito congrua non è sindacabile in cassazione solo perché la parte ritiene più convincente una diversa ricostruzione dei fatti.
Come è indicizzato
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