Cassazione Penale, Sentenza n. 46688/2022 del 12/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte del tribunale del riesame di Benevento, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto dal gip in relazione al reato di cui all'art. 11 del D.lgs. 74/2000. Denunciavano in particolare: carenza e insufficiente motivazione del provvedimento (anche con specifico riferimento alla mancanza di indicazione di condotte concrete e di collegamento tra fatti e presunte violazioni), vizio motivazionale relativo all'accertamento del fumus e del periculum in mora, travisamento della prova e omissione di considerazione delle argomentazioni difensive, specie circa la cessione di un ramo d'azienda (presunta operazione non finalizzata a depauperare la Jolly Service) e i benefici patrimoniali da essa ricavati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il controllo in sede di legittimità sia limitato alla violazione di legge e non possa trasformarsi in sindacato di merito sulla motivazione del tribunale salvo vizi radicali. Ha osservato che i ricorrenti non hanno assolto all'onere di allegare l'esecuzione del decreto di sequestro, né hanno specificato con precisione le doglianze e la decisività delle stesse, limitandosi a generici richiami; inoltre alcune doglianze, per come formulate, implicherebbero un riesame del merito non consentito in questa sede. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (in via equitativa).
Norme richiamate
competenza del tribunale del riesame
La norma disciplina la funzione del tribunale del riesame nell'impugnazione dei provvedimenti di sequestro: il ricorso in cassazione contro tali ordinanze è ammesso solo per violazione di legge
ipotesi di reato fiscale che ha fondato il sequestro preventivo per confisca per equivalente
La misura ablativa è stata disposta in relazione a reati tributari previsti da questa norma; la Corte non entra nel merito dell'accertamento sostanziale del reato in sede di legittimità
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
motivi di ricorso per cassazione
La Corte ricorda che il gravame per cassazione contro ordinanze cautelari è limitato a violazioni di legge e vizi motivazionali così gravi da privare il provvedimento di requisiti minimi di coerenza e completezza
art. 324 comma 1 cod. proc. pen.
onere di allegazione in materia di misure cautelari reali
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessario allegare prova dell'esecuzione del decreto di sequestro e specificare i beni, il rapporto con essi e se il sequestro è diretto o per equivalente
condanna alle spese per i ricorrenti in caso di inammissibilità
La Corte ha disposto l'onere delle spese a carico dei ricorrenti in seguito alla dichiarazione di inammissibilità
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
richiamata nella motivazione in ordine al regime delle sanzioni pecuniarie
Richiamata per motivare la possibilità di un onere pecuniario equitativo (versamento alla Cassa delle Ammende) pur non ritenendo la condotta dolosamente colpevole nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge: non è consentito un sindacato esteso del merito o della valutazione delle prove se non nei casi di vizi giuridici o di motivazione radicalmente insufficiente
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve specificamente allegare l'esecuzione del decreto di sequestro, indicare i beni interessati, il rapporto con le pretese restituzioni e se il sequestro è diretto o per equivalente
- Le doglianze generiche o il mero rinvio agli atti del giudizio di merito sono inidonee: bisogna esporre con precisione il contenuto delle censure e dimostrare la loro decisività rispetto al provvedimento impugnato
- Se l'impugnazione si basa su una diversa valutazione delle prove o sulla logicità della motivazione del giudice del riesame, il rimedio corretto è riferirsi alle sedi di merito; la Cassazione non reitera il processo di valutazione probatoria salvo vizi manifesti
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, in casi ritenuti non dolosi ma meritevoli di sanzione equitativa, il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende
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