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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33400/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un credito vantato da un comune per forniture/servizi idrici, di depurazione e di scarico fognario resi per un ospedale pubblico nel periodo 1988-1996. Nel giudizio di merito si era discusso, in particolare, della prescrizione del credito: una precedente decisione d'appello aveva ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. e l'aveva dichiarata maturata. Successivamente, il comune aveva ottenuto revocazione di quella sentenza, perché la corte d'appello aveva erroneamente percepito come mancante un atto interruttivo della prescrizione, mentre era stato prodotto già in citazione un sollecito/raccomandata del 30.7.2001. Nel nuovo giudizio d'appello l'impugnazione dell'azienda sanitaria era stata respinta. In cassazione la gestione liquidatoria ha dedotto, con un solo motivo, violazione dell'art. 81 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo il difetto di legittimazione passiva del soggetto originariamente convenuto (azienda sanitaria locale) poiché il rapporto sarebbe appartenuto alla soppressa USL n. 2 di Alghero e, secondo la disciplina statale e regionale richiamata, la legittimazione a stare in giudizio spettava alla gestione stralcio/liquidatoria; ha chiesto quindi la cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. La Corte ha però dichiarato il motivo inammissibile perché privo delle indicazioni richieste dall'art. 366, n. 6, c.p.c. sugli atti e documenti posti a base della censura, e perché non idoneamente censurava la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva anche valorizzato il giudicato formatosi sul riconoscimento di debito del 28.10.1999, non specificamente impugnato nel precedente appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura sul difetto di legittimazione passiva non rispettava l'onere di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., poiché non indicava in modo puntuale gli atti processuali e i documenti rilevanti, la loro collocazione nei fascicoli e la loro acquisizione nel giudizio di legittimità. Inoltre, ha osservato che la ricorrente non aveva adeguatamente scalfito la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sul giudicato relativo al riconoscimento di debito del 28.10.1999, dato che nel precedente appello era stata contestata solo la prescrizione e non anche quel riconoscimento. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato per sostenere che la legittimazione a stare in giudizio deve spettare al soggetto titolare della situazione giuridica dedotta in giudizio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per chiedere la cassazione senza rinvio per asserito difetto di legittimazione passiva

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo applica in senso rigoroso: il ricorso deve indicare specificamente atti e documenti, la loro collocazione nei fascicoli e la loro disponibilità nel giudizio di legittimità, altrimenti la censura è inammissibile

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    richiamato nel precedente giudizio di merito come termine di prescrizione quinquennale per il credito da prestazioni periodiche

  • art. 2946 c.c.

    richiamato per la contestazione, nel precedente appello, dell'applicabilità del termine ordinario di prescrizione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • D.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato per la soppressione delle UU.SS.LL. e la disciplina della riforma sanitaria

  • L. Regione Sardegna n. 11 del 1998, art. 56

    citata dalla ricorrente per sostenere la soggettività e capacità processuale delle gestioni stralcio

  • art. 6, comma 1, l. n. 724 del 1994

    "in nessun caso è consentito alle regioni far gravare sulle aziende di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali"

    richiamato per affermare che debiti e crediti delle pregresse gestioni non possono gravare sulle nuove aziende sanitarie e che devono essere previste apposite gestioni a stralcio/liquidatorie

  • art. 2, comma 14, l. n. 549 del 1995

    "per l’accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell’ambito territoriale delle rispettive aziende"

    richiamato per sostenere l'attribuzione delle funzioni di commissario liquidatore alle aziende sanitarie istituite

  • L.R. Sardegna n. 24 del 2020, art. 3, comma 6

    citato per la disciplina regionale della funzione di ufficio liquidazione dei debiti sanitari pregressi e la successiva evoluzione normativa

  • L.R. Sardegna n. 17 del 2021, art. 34, lett. b)

    citato per l'istituzione della Gestione regionale sanitaria liquidatoria, dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale ed economica

  • L.R. Sardegna n. 17 del 2021, art. 34, lett. o)

    citato per il subentro delle aziende socio-sanitarie locali nelle funzioni dell'ATS e per la messa in gestione liquidatoria dell'ATS

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve indicare in modo preciso gli atti e i documenti su cui si fonda, con specificazione della loro collocazione nei fascicoli e della loro effettiva disponibilità nel giudizio di legittimità; in difetto, il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
  • Non è sufficiente dedurre un vizio di legittimazione processuale se la censura non si confronta specificamente con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, incluso l'eventuale giudicato formatosi su un punto non censurato nei precedenti gradi.
  • La cassazione senza rinvio per difetto di legittimazione è invocabile solo quando il vizio sia effettivamente decisivo e correttamente dedotto; se il motivo è privo di autosufficienza o non investe la base decisoria della sentenza, il ricorso non può essere accolto.
  • La verifica della Corte di cassazione non si traduce in una ricerca esplorativa degli atti, ma in un controllo mirato su documenti e passaggi processuali specificamente individuati dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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