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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27893/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l\'ordinanza che ha rigettato l\'istanza di ricusazione proposta nei confronti dei giudici del Collegio che avevano deciso nel procedimento per rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. Il ricorrente deduce: 1) violazione dell\'art. 34 c.p.p., sostenendo che i giudici erano incompatibili perché avevano concorso a pronunciare la sentenza oggetto di rescissione; 2) violazione dell\'art. 178 c.p.p., in quanto la dott.ssa Natale, sebbene non avesse preso parte alla decisione sulla rescissione, aveva partecipato ad altre decisioni (es. sospensione dell\'esecuzione) a carico del Marchese; 3) violazione di parametri costituzionali e convenzionali relativi all\'imparzialità del giudice.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto la motivazione dell\'ordinanza impugnata non censurabile e ha escluso la violazione dell\'art. 34 c.p.p., osservando che il rimedio rescissorio ex art. 629-bis c.p.p. non introduce un nuovo grado di giudizio rispetto a quello in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata e mira a una verifica processuale (revoca della sentenza emessa in assenza) senza entrare nel merito della colpevolezza. Perciò la causa di incompatibilità dedotta non sussiste. Anche la doglianza fondata su presunte violazioni sovranazionali in tema di imparzialità è stata ritenuta infondata, perché la giurisprudenza europea collega il pregiudizio di imparzialità funzionale a decisioni assunte in altra/precedente fase o in procedimenti distinti. Quanto alla lamentata omissione di astensione della dott.ssa Natale, il collegio ha ritenuto insussistente l\'interesse concreto e attuale del ricorrente, poiché la dott.ssa Natale non faceva parte del collegio chiamato a decidere sulla rescissione per previsione tabellare e la sopravvenuta decisione definitiva ha reso vano l\'interesse a far valere l\'omessa astensione. In definitiva: ricorso inammissibile; decisione del gravame confermata.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 convertito nella L. 18/12/2020 n.176 (modificato art.16 D.L. 30/12/2021, n.228 convertito L. 25/02/2022 n.15)

    Richiamata esclusivamente in relazione alla modalità di trattazione del procedimento (contraddittorio scritto). Non incide sul merito della decisione di incompatibilità.

  • art. 34 c.p.p.

    Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare le funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l\'annullamento o al giudizio di revisione

    Applicazione esclusa: la Corte ha ritenuto che la rescissione ex art. 629-bis c.p.p. non costituisce un nuovo grado del procedimento e quindi la causa di incompatibilità prevista dall\'art. 34 non opera nel caso di rescissione del giudicato per sentenza resa in assenza.

  • art. 629-bis c.p.p.

    Il rimedio rescissorio è qualificato come verifica processuale volta alla revoca della sentenza emessa in assenza e non come un nuovo grado di giudizio o una revisione di merito; da ciò consegue la limitazione dell\'applicabilità della causa di incompatibilità funzionale.

  • art. 178 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente nella doglianza ma il giudice di legittimità non ha ritenuto la deduzione decisiva: la sola partecipazione a decisioni preliminari o a misure collaterali non è sufficiente, senza concreto e attuale interesse o comprovato pregiudizio, a configurare l\'incompatibilità nel contesto della rescissione.

  • Giurisprudenza (Sez. Unite n. 36848/2014, Sez. U n. 15498/2020, Sez. 6 n. 12550/2016)

    Richiamata per affermare che la rescissione non entra nel merito e per consolidare il principio che l\'interesse a far valere l\'astensione può mancare se il magistrato non era parte del collegio chiamato a decidere o se è sopravvenuta decisione definitiva che rende inutile la contestazione.

Massime di principio

  • La procedura di rescissione ex art. 629-bis c.p.p. è una verifica processuale finalizzata alla revoca della sentenza emessa in assenza e non costituisce un nuovo grado di giudizio: perciò l\'incompatibilità prevista dall\'art. 34 c.p.p. non trova automaticamente applicazione.
  • Per configurare un\'incompatibilità funzionale rilevante ai fini dell\'astensione/ricusazione è necessaria una partecipazione del giudice alla decisione in un diverso e precedente grado o in una fase distinta che possa concretamente pregiudicare l\'imparzialità; la mera adozione di provvedimenti collaterali non è di per sé sufficiente.
  • La doglianza di violazione dei principi costituzionali o convenzionali sull\'imparzialità richiede specificità e collegamento concreto con atti precedenti del medesimo giudice o con procedimenti distinti; deduzioni generiche sono normalmente respinte.
  • L\'interesse a proporre ricusazione o astensione deve essere concreto e attuale: se il magistrato non faceva parte del collegio chiamato a decidere sulla specifica istanza o se è sopravvenuta una decisione che annulla l\'utilità della pretesa astensione, la domanda può essere dichiarata priva di interesse e quindi inammissibile.

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