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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08561/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese dai giudici di appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso riproponevano questioni già dedotte in appello e già respinte con adeguata motivazione, concentrandosi soprattutto sulla valutazione delle prove e sul preteso difetto di motivazione della sentenza della Corte d'appello. In particolare, il ricorrente contestava la credibilità della persona offesa e la ricostruzione dei fatti, sostenendo che la motivazione non avesse adeguatamente affrontato i punti devoluti. La Corte di cassazione ha ritenuto però che la sentenza impugnata avesse motivato in modo congruo e puntuale, evidenziando l'inconciliabilità tra la versione dell'imputato e quella della persona offesa, ritenuta attendibile anche quanto alla presenza dell'imputato al momento del fatto, con esclusione del ragionevole dubbio.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato solo indirettamente nel riferimento alla valutazione delle prove e al superamento del ragionevole dubbio, attraverso la verifica della congruità della motivazione sulla credibilità della persona offesa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di merito già esaminate e motivate in modo congruo dal giudice di appello.
  • La denuncia di difetto di motivazione è inammissibile quando non si confronta effettivamente con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata e si risolve in una mera reiterazione delle tesi difensive.
  • La valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica, coerente e non manifestamente illogica.
  • Quando la sentenza di merito affronta in modo puntuale l'attendibilità della persona offesa e la inconciliabilità tra le versioni contrapposte, la censura sul ragionevole dubbio non può essere accolta se non evidenzia specifici vizi logici o giuridici.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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