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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20399/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di prevenzione che aveva applicato a Domenico Oppido la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la confisca di beni: 1) censura della qualificazione di "appartenenza" alla 'ndrangheta (art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 159/2011), sostenendo che le dedotte connessioni si fondavano su elementi deboli (ascesa imprenditoriale del padre, qualche episodio isolato, dichiarazioni di collaboratori) e che la Corte territoriale avrebbe invertito l'ordine logico fra accertamento della pericolosità e valutazione della sproporzione patrimoniale; 2) contestazione del giudizio di attualità e della perimetrazione temporale della pericolosità (art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011), sostenendo che gli elementi rilevanti si esaurivano entro il 2010 e che non sussisterebbe persistenza di pericolosità, anche in ragione della detenzione del ricorrente.

La decisione

Il ricorso è stato respinto e dichiarato, nel suo complesso, infondato o inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché costituito da censure di merito e da affermazioni generiche che non rispettano i limiti del sindacato di legittimità in materia di prevenzione; ha inoltre rilevato che la Corte di appello aveva svolto un esame complessivo e congruo degli elementi (collaborazione pluriennale con le cosche, partecipazione alla maxitruffa con strumentalizzazione delle imprese familiari, sproporzione patrimoniale, comportamenti societari opachi e mancanza di segnali di distanziamento). Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che l'attualità della pericolosità fosse stata adeguatamente valutata anche alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Gattuso), considerando il grado di coinvolgimento, la perdurante vitalità del gruppo criminale e l'assenza di elementi che indichino un reale allontanamento dal contesto criminoso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Sentenza depositata il 18/05/2026; estensore Cons. Paola Borrelli.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4, comma 1, lett. a)

    L'art. 4, lett. a) è stato interpretato in combinato con la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Gattuso): il concetto di "appartenenza" alle organizzazioni mafiose comprende anche condotte non direttamente coincidenti con la partecipazione formale ma funzionali agli scopi associativi; pertanto atti isolati funzionali al sodalizio possono concorrere a fondare la pericolosità.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4, comma 1, lett. b)

    L'art. 4, lett. b) richiede la valutazione dell'attualità e della perimetrazione temporale della pericolosità: la Corte richiede un esame complessivo e dinamico (grado di coinvolgimento, vitalità del gruppo, comportamenti successivi) e non la mera indicazione di episodi passati.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 2

    Limita il ricorso per Cassazione al motivo di violazione di legge nel procedimento di prevenzione; la Corte ricorda che non è consentito un sindacato di merito sulla valutazione dei fatti operata dal giudice di merito.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e)

    La giurisprudenza di legittimità esclude che la Cassazione possa sindacare valutazioni puramente di fatto (lett. e); è ammessa la censura per motivazione inesistente o meramente apparente (lett. c) se il provvedimento manca dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 (penultimo comma)

    Richiamata per il limite del ricorso per cassazione in materia di prevenzione (rinvio normativo contenuto nel d.lgs. 159/2011): sottolinea la specialità del rimedio e i limiti del controllo di legittimità.

  • Sez. U., n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso)

    Principio giurisprudenziale applicato: l'appartenenza mafiosa può essere desunta anche da condotte funzionali agli scopi del sodalizio; inoltre chiarisce il regime della presunzione semplice sulla stabilità del vincolo associativo e le cautele per valutare l'attualità della pericolosità.

  • Corte costituzionale, sent. n. 291 del 2013

    Richiamata in punto di legittimità della presunzione di stabilità del vincolo associativo: la decisione ha messo in discussione l'irrevocabilità assoluta della presunzione, richiedendo una valutazione concreta dell'attualità.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 7

    Articolo richiamato in relazione all'obbligo di provvedere con decreto motivato: la motivazione deve avere requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità per superare il controllo di legittimità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione la Cassazione è limitata al controllo di legittimità: non può riconsiderare il merito probatorio né sostituirsi al giudice di merito nell'apprezzamento degli elementi fattuali.
  • L'appartenenza a un'organizzazione mafiosa può essere accertata anche attraverso condotte o atti produttivi di vantaggi per il sodalizio, non solo tramite la prova di partecipazione formale; la giurisprudenza (Gattuso) ammette la valutazione di azioni funzionali agli scopi mafiosi.
  • La sproporzione patrimoniale fra entrate e disponibilità può integrare un elemento sintomatico della pericolosità e della strumentalizzazione di attività economiche, purché sia valutata nel quadro complessivo degli altri elementi probatori.
  • L'attualità della pericolosità va valutata in modo complessivo e dinamico: occorre considerare il grado di coinvolgimento passato, la persistente vitalità del gruppo criminale, eventuali comportamenti successivi di distanziamento e le manifestazioni concrete di continuità di rapporti o di profitto verso l'associazione.
  • Censure generiche, riassuntive o che mirino solo a rivalutare il peso delle prove apprezzate dai giudici di merito sono inammissibili in Cassazione nei procedimenti di prevenzione; occorre indicare specifici vizi di diritto o una motivazione mancante/meramente apparente.
  • La prova in materia di misure di prevenzione può fondarsi su un insieme unitario di elementi (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, condotte economiche e societarie, rapporti personali) valutati nel loro complesso e in prospettiva cronologica.

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