Cassazione Penale, Ordinanza n. 07145/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la non specificità del motivo, perché meramente ripetitivo delle deduzioni già formulate in appello e non idoneo a svolgere una critica argomentata della decisione impugnata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che lo aveva ritenuto responsabile del reato di riciclaggio. L'unico motivo contestava la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura si limitava a reiterare le doglianze già svolte in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma richiamata solo per identificare il reato oggetto di condanna; il ricorso non ne contesta nel merito la struttura, ma la motivazione della responsabilità e il trattamento sanzionatorio.
art. 3.000 Cassa delle ammende
Importo della sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso; non è una norma, ma un effetto processuale disposto dalla Corte.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo pedissequo le stesse argomentazioni già sottoposte al giudice di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione di merito; la mera reiterazione di censure già disattese integra un motivo solo apparente e non deducibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07091/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07103/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07108/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07109/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07110/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07111/2026 del 23/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →