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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07145/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la non specificità del motivo, perché meramente ripetitivo delle deduzioni già formulate in appello e non idoneo a svolgere una critica argomentata della decisione impugnata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che lo aveva ritenuto responsabile del reato di riciclaggio. L'unico motivo contestava la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura si limitava a reiterare le doglianze già svolte in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Norma richiamata solo per identificare il reato oggetto di condanna; il ricorso non ne contesta nel merito la struttura, ma la motivazione della responsabilità e il trattamento sanzionatorio.

  • art. 3.000 Cassa delle ammende

    Importo della sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso; non è una norma, ma un effetto processuale disposto dalla Corte.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo pedissequo le stesse argomentazioni già sottoposte al giudice di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione di merito; la mera reiterazione di censure già disattese integra un motivo solo apparente e non deducibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioImpugnazioni
RamiDelitti economiciProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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