Sentenza del 02/02/2018 n. 207 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Notifica dell'avviso di accertamento tramite servizio postale - Disconoscimento della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata - Querela di falso non presentata - Validità della notifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la notifica dell'avviso di accertamento fosse invalida perché la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata era stata disconosciuta. Tuttavia, il disconoscimento non era stato seguito dalla proposizione di una querela di falso. La questione riguardava quindi il valore probatorio dell'avviso di ricevimento e l'efficacia della notifica eseguita a mezzo posta.
La decisione
La notifica è stata ritenuta valida. In assenza di querela di falso, l'avviso di ricevimento sottoscritto con grafia illeggibile conserva efficacia probatoria e la consegna all'indirizzo del destinatario si presume regolare, salvo prova qualificata del contrario. Inoltre, anche un'eventuale invalidità della notifica può essere sanata se l'atto ha raggiunto il proprio scopo, ad esempio quando il destinatario ne ha avuto conoscenza effettiva e lo ha impugnato tempestivamente.
Norme richiamate
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 2
Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento [...] e non risulti che il piego sia stato consegnato [...] a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla legge, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso.
La consegna postale effettuata all'indirizzo del destinatario e documentata da un avviso di ricevimento sottoscritto è presumibilmente valida. Il semplice disconoscimento della firma non è sufficiente a superare tale efficacia; occorre proporre querela di falso.
Codice di procedura civile, art. 156, comma 2
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La notifica, essendo una condizione di efficacia dell'atto impositivo e non un elemento costitutivo dello stesso, può essere sanata quando il destinatario abbia comunque avuto conoscenza dell'atto e abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa, anche mediante impugnazione tempestiva.
Cassazione civile, ordinanza 28 aprile 2014, n. 9337
Ha ribadito che la consegna postale risultante dall'avviso di ricevimento è valida fino a querela di falso, anche quando la firma sia illeggibile, se non emerge che il plico sia stato consegnato a una persona diversa da quelle ammesse dalla legge.
Cassazione civile, sentenza 7 agosto 2015, n. 16610
Ha confermato che l'eventuale nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla conoscenza dell'atto e dalla sua tempestiva impugnazione.
Massime di principio
- Il mero disconoscimento della firma sull'avviso di ricevimento non rende automaticamente invalida la notifica postale: per contestare l'autenticità o la provenienza della sottoscrizione è normalmente necessaria una querela di falso.
- Quando l'avviso di ricevimento attesta la consegna all'indirizzo del destinatario e non vi sono elementi che dimostrino la consegna a un soggetto non legittimato, la notifica è generalmente considerata regolare.
- Anche una notifica formalmente viziata può essere sanata se il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e ha potuto difendersi, in particolare mediante un'impugnazione tempestiva.
- Chi intende contestare una notifica deve indicare e provare uno specifico vizio, come la consegna a persona non autorizzata, l'erroneità dell'indirizzo o l'assenza di effettiva conoscenza dell'atto; la sola negazione della firma può non essere sufficiente.
- La tempestiva impugnazione dell'atto può dimostrare il raggiungimento dello scopo della notifica e impedire che eventuali irregolarità formali comportino l'annullamento dell'accertamento.
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