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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11394/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La parte civile ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 340 c.p. perché il fatto non costituisce reato. Dal testo emerge che le censure erano dirette contro la valutazione di merito compiuta dai giudici di secondo grado, ma la Corte di cassazione le ha ritenute inammissibili perché consistenti in doglianze di fatto e nella riproposizione di questioni già esaminate e disattese, senza specifici profili di legittimità. Il punto centrale della motivazione di merito richiamata dalla Corte riguarda l'insufficienza della prova del dolo in capo all'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi proposti non erano consentiti in sede di legittimità, perché miravano a una nuova valutazione dei fatti e riproducevano censure già vagliate e respinte dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridiche corrette. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 340 c.p.

    La Corte richiama il capo di imputazione e conferma che, nel caso concreto, l'assoluzione è stata motivata dall'insufficienza della prova del dolo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o della prova, poiché il controllo della Cassazione riguarda la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione, non un nuovo esame del merito.
  • È inammissibile il ricorso che riproponga doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
  • Quando il giudice di merito motiva in modo congruo e coerente sull'insussistenza di un elemento costitutivo del reato, come il dolo, la censura che miri solo a contrapporre una diversa lettura dei fatti non supera il vaglio di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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