Ordinanza n. 822/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO emesso dal Questore di Brescia ai sensi dell’art. 6 l. 401/1989, relativo alla partecipazione a scontri tra tifoserie
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive emesso dal Questore di Brescia il 24 febbraio 2026 e notificato il 27 febbraio 2026. L’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma rileva una irregolarità della procura alle liti, consistente nella mancata asseverazione della copia per immagine della procura conferita su supporto cartaceo, nonché la necessità di acquisire la registrazione delle bodycam utilizzate dai Carabinieri intervenuti negli scontri dell’8 febbraio 2026 presso lo stadio di Palazzolo, registrazione richiamata nel DASPO e rilevante ai fini della decisione.
La decisione
Il TAR non ha deciso l’incidente cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto la regolarizzazione della procura alle liti ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., assegnando al difensore del ricorrente il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, se anteriore. Ha inoltre disposto l’acquisizione della registrazione delle telecamere bodycam in uso ai Carabinieri intervenuti negli scontri, da riversare su idoneo supporto digitale e depositare presso la Segreteria entro il 10 settembre 2026 in triplice copia. La trattazione dell’incidente cautelare è stata rinviata all’udienza camerale del 21 ottobre 2026.
Norme richiamate
È la base normativa del DASPO impugnato; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.
Impone, nel caso considerato, l’asseverazione della copia per immagine della procura alle liti conferita su supporto cartaceo.
Consente la regolarizzazione dell’irregolarità della procura entro il termine perentorio assegnato dal giudice.
art. 8, comma 2, delle Regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021
Richiede l’asseverazione della copia per immagine della procura cartacea depositata telematicamente.
Massime di principio
- Quando la procura alle liti conferita su supporto cartaceo è depositata come copia per immagine non asseverata, il giudice deve disporne la regolarizzazione ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., assegnando il termine perentorio previsto.
- La mancata asseverazione della copia per immagine della procura cartacea costituisce una irregolarità processuale regolarizzabile nel termine assegnato dal giudice.
- Se un provvedimento amministrativo richiama una registrazione audiovisiva rilevante per la ricostruzione dei fatti, il giudice può disporne l’acquisizione d’ufficio e ordinarne il deposito su idoneo supporto digitale ai fini della decisione.
- La disposizione di adempimenti processuali e istruttori comporta il rinvio della trattazione dell’incidente cautelare, senza anticipare la valutazione sul fumus boni iuris, sul periculum in mora o sulla fondatezza del ricorso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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