Sentenza n. 1322/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, 22 maggio 2025, n. 7089, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l'appello contro la sentenza del TAR Lazio relativa all'esclusione dalla gara, all'annullamento dell'aggiudicazione e alla risoluzione del contratto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e concorrente)
La controversia
La ricorrente ha chiesto la revocazione della precedente sentenza del Consiglio di Stato deducendo l'errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. Avrebbe errato la sentenza nel ricostruire la portata del giudicato formatosi sulla precedente pronuncia, ritenendo che essa imponesse soltanto la riapertura della fase di verifica dell'anomalia, con rivalutazione allo stato degli atti, e non la rinnovazione integrale del subprocedimento in contraddittorio, mediante acquisizione di nuova documentazione e ulteriori chiarimenti dell'operatore economico. Secondo la ricorrente, dalla lettura delle precedenti sentenze sarebbe invece emerso che il giudicato imponeva la ripetizione della verifica dell'anomalia e la rinnovazione dell'istruttoria. L'errore avrebbe riguardato la supposta esistenza e l'erronea delimitazione del contenuto del giudicato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Il prospettato errore non consisteva nella falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, ma nell'asserita errata interpretazione della portata del giudicato formatosi sulle precedenti sentenze in materia di anomalia dell'offerta. L'interpretazione del giudicato costituisce un'attività giuridica assimilabile all'interpretazione delle norme e, se erronea, integra un errore di diritto, non l'errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. Non ricorrevano quindi i presupposti per la fase rescindente e rescissoria. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 6.000,00 per ciascuna delle due parti resistenti, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
L'errore di fatto revocatorio non ricorre quando la censura riguarda l'interpretazione o la delimitazione della portata di un giudicato, poiché tale attività implica un giudizio giuridico e non una mera percezione materiale degli atti.
Massime di principio
- L'erronea interpretazione della portata di un giudicato, sia interno sia esterno, costituisce errore di diritto e non errore di fatto revocatorio, perché il giudicato ha natura di comando giuridico e la sua interpretazione è assimilabile a quella delle norme.
- La revocazione per errore di fatto non è ammissibile quando il ricorrente contesta il modo in cui il giudice ha ricostruito gli effetti conformativi di una precedente sentenza, anche se la contestazione viene formulata come erronea supposizione dell'esistenza o del contenuto del giudicato.
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