Cassazione Penale, Ordinanza n. 32225/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per legge, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità. La condanna per il delitto di cui all'art. 374-bis c.p., già confermata in appello, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna, poi riqualificata nel delitto di cui all'art. 374-bis c.p. Deduceva: 1) violazione di legge sulla colpevolezza, sostenendo di non aver commesso il fatto o, comunque, la mancanza di dolo; 2) eccessività del trattamento sanzionatorio per ingiustificato distacco dal minimo edittale; 3) intervenuta prescrizione del reato. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico perché sostanzialmente ripetitivo delle doglianze già respinte in appello con motivazione congrua; il secondo non consentito in sede di legittimità, richiamando i limiti del sindacato sulla dosimetria della pena; il terzo manifestamente infondato perché, trattandosi di recidivo reiterato e qualificato, il termine prescrizionale risultava ancora non decorso in base agli artt. 99, comma 4, 157, comma 2, e 161, comma 2, c.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per il fatto, oggetto di condanna confermata in appello e non messa in discussione nel merito dalla Cassazione per ragioni di inammissibilità del ricorso.
I criteri di commisurazione della pena possono essere richiamati o considerati nel ragionamento del giudice di merito; la motivazione sulla pena è sindacabile solo se arbitraria, illogica, contraddittoria o immotivata.
La recidiva reiterata e qualificata incide sul calcolo della prescrizione, contribuendo alla proroga del termine.
Il termine base di prescrizione è stato calcolato insieme alle norme sulla recidiva e sulle interruzioni, con esito di un termine complessivo di 13 anni, 10 mesi e 20 giorni.
Le interruzioni della prescrizione operano con gli effetti previsti dalla norma; nel caso concreto, il termine risultava ancora non decorso.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che si limiti a riproporre in cassazione le medesime doglianze già disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e logica.
- In tema di trattamento sanzionatorio, la determinazione della pena è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione dà conto, anche per relationem, dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e non è connotata da arbitrarietà o manifesta illogicità; una motivazione analitica è necessaria solo quando la pena si discosti sensibilmente dal medio edittale.
- La questione della prescrizione deve essere esaminata alla luce della disciplina applicabile alla recidiva e alle interruzioni: in presenza di recidiva reiterata e qualificata il termine può risultare significativamente prorogato, con conseguente mancato decorso alla data della decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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