Cassazione Penale, Ordinanza n. 32218/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione ex art. 385 c.p. Ha dedotto vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo quindi che la condotta non integrasse il delitto contestato o che mancasse il necessario profilo psicologico. Con motivi ulteriori ha inoltre contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, assumendo che la violazione non fosse tale da giustificare la risposta penale piena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato in tutti i motivi. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui l'imputato era stato sorpreso in un luogo diverso da quelli autorizzati (luogo di lavoro e Ser.T.) e in stato di ubriachezza molesta, circostanze incompatibili con le autorizzazioni ricevute e tali da escludere equivoci anche sul piano soggettivo. Ha inoltre ritenuto non irragionevole l'esclusione della particolare tenuità del fatto, poiché la violazione plateale di una misura restrittiva incide sull'affidamento collettivo nell'autorità dei provvedimenti giurisdizionali e sull'efficacia dell'amministrazione della giustizia. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il delitto di evasione; la condotta di allontanamento o permanenza in luogo non consentito in violazione delle autorizzazioni integra il reato quando è oggettivamente incompatibile con i limiti imposti e consapevolmente tenuta.
la particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la violazione della misura restrittiva sia plateale e tale da compromettere l'affidamento collettivo nell'autorità dei provvedimenti giudiziari e nell'efficacia dell'amministrazione della giustizia.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non determinata senza colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel delitto di evasione, la presenza dell'imputato in un luogo non autorizzato rispetto ai limiti imposti dalla misura restrittiva costituisce un indice decisivo della violazione del titolo autorizzativo e può sorreggere il giudizio di responsabilità se la situazione è oggettivamente incompatibile con le prescrizioni ricevute.
- La motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo è immune da censure quando il giudice di merito valorizza circostanze fattuali univoche, tali da escludere ragionevoli equivoci sull'illiceità della condotta anche per l'imputato.
- La particolare tenuità del fatto non è configurabile quando la violazione della misura restrittiva sia plateale e incida negativamente sulla fiducia della collettività nell'osservanza dei provvedimenti giurisdizionali e nell'efficacia della giustizia.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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