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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00717/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per furto in abitazione. Nel ricorso si denunciava, da un lato, la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza ex art. 521, comma 2, c.p.p., assumendo che la sentenza si sarebbe discostata dall'accusa per un profilo relativo alla forzatura della serratura; dall'altro, il travisamento della prova, in particolare delle dichiarazioni rese da un teste e della valutazione del riconoscimento fotografico. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure non ammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito già compiuta dal giudice di appello, senza evidenziare vizi logico-giuridici deducibili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 521, comma 2, c.p.p., osservando che il principio di correlazione è violato solo quando i fatti descritti nell'imputazione e quelli ritenuti in sentenza siano eterogenei e incompatibili al punto da impedire la difesa; nel caso concreto, la contestata forzatura della serratura era una circostanza marginale rispetto al nucleo dell'addebito di furto in abitazione. Ha inoltre ritenuto manifestamente insussistente il dedotto travisamento della prova, poiché la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato sulla credibilità del teste e sul riconoscimento fotografico, profili non sindacabili in cassazione se non per illogicità manifesta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo nulla sulle spese in favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 521, comma 2, c.p.p.

    principio di correlazione tra imputazione e sentenza

    La violazione sussiste solo quando i fatti descritti e quelli ritenuti siano tra loro eterogenei e incompatibili, così da impedire all'imputato di difendersi; non basta una divergenza marginale su un dettaglio fattuale.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma a favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Il principio di correlazione tra accusa e sentenza è violato solo quando la divergenza investe il nucleo essenziale del fatto, rendendo impossibile la difesa dell'imputato; non rilevano scostamenti marginali o meramente descrittivi.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito delle prove già esaminate dai giudici di merito, salvo che si denunci un vizio logico-giuridico effettivo e riconoscibile nel provvedimento impugnato.
  • Il travisamento della prova è deducibile solo quando risulti un vero contrasto o una lettura manifestamente illogica della prova decisiva; se la sentenza di merito ha dato motivazione adeguata e non arbitraria, la censura è inammissibile.
  • La valutazione dell'attendibilità di un teste e del riconoscimento fotografico appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita da una diversa lettura delle risultanze processuali in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processualeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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